Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale del ricorrente (TAR Marche n. 796 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, resa dall’interessato per il mutamento dei presupposti che ne avevano originariamente giustificato l’incardinamento, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio. La definizione in rito non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di verificare, sia pure in via incidentale e sommaria, la fondatezza della domanda. In tale contesto, il ricorrente che abbia impugnato un provvedimento di asservimento oltre il termine di decadenza e che abbia devoluto al giudice amministrativo una controversia relativa alla corresponsione di un’indennità, estranea alla sua giurisdizione, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, mentre la compensazione può essere disposta nei confronti delle amministrazioni che non abbiano radicato contestazioni specifiche.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un proprietario di terreni interessati dalla realizzazione di un metanodotto, di una serie di atti concernenti l’asservimento coattivo del fondo e la costituzione di un deposito per l’indennità. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di deposito dell’indennità, delle comunicazioni di avvenuta costituzione del deposito definitivo, del decreto di asservimento relativamente all’elenco dei proprietari e del verbale di immissione in possesso dell’area.
Prima della discussione nel merito, tuttavia, il ricorrente depositava atto con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. La società esercente l’attività di trasporto del gas non contestava la prospettata improcedibilità, ma insisteva per la condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria; le amministrazioni intimate si rimettevano al Collegio. Il Tribunale amministrativo ha quindi definito il giudizio in rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata dall’interessato in ragione del mutamento dei presupposti che avevano originariamente sostenuto l’azione, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile.
La decisione non si è tuttavia fermata alla definizione in rito, perché la richiesta di compensazione delle spese e l’opposizione della società resistente hanno imposto al giudice di applicare il criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale la parte che abbia rinunciato al giudizio o che ne abbia determinato l’improcedibilità può essere condannata alle spese allorché la domanda, a una delibazione sommaria, appaia manifestamente infondata o inammissibile.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ha rilevato che l’impugnazione del decreto di asservimento era irricevibile, essendo stata proposta oltre il termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento. Sotto il secondo profilo, ha evidenziato che la controversia relativa alla corresponsione dell’indennità di asservimento e al deposito della relativa somma attiene a diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Da tale duplice rilievo è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, liquidate in misura forfettaria, mentre, per ragioni equitative, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese nei confronti delle amministrazioni che non avevano formulato contestazioni specifiche e si erano rimesse alla decisione.
Nota della Redazione
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