Correzione errore materiale e distrazione delle spese con dichiarazione antistataria (TAR Puglia n. 271 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di correzione di errore materiale, proposta ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., è volta a emendare il provvedimento giurisdizionale da omissioni o inesattezze meramente materiali, senza che ciò comporti un nuovo esame del merito della controversia. L’omessa declaratoria della qualità di antistatario del difensore costituito, pur non incrinando la statuizione di condanna alle spese, integra un’ipotesi di errore materiale emendabile in sede di correzione, non essendo necessaria un’attività interpretativa o valutativa. Il giudice, accogliendo l’istanza, provvede alla modifica del dispositivo della sentenza, inserendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che ne abbia fatto dichiarazione, e ordina alla segreteria le annotazioni prescritte dalla norma processuale.
Il Fatto
La parte ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di ottemperanza definito con sentenza della Sezione, proponeva istanza di correzione di errore materiale avverso tale pronuncia. Nella redazione del provvedimento era stata omessa la declaratoria della qualità di antistatario del difensore costituito, con conseguente mancata distrazione delle spese di lite in suo favore. L’istanza, depositata tempestivamente, chiedeva al Tribunale di emendare il dispositivo della sentenza, inserendo la formula relativa alla distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’istanza, ha rilevato che la stessa concerneva esclusivamente la correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza. In particolare, il difetto riscontrato consisteva nell’omissione della dichiarazione di antistatarietà da parte del difensore della parte ricorrente, circostanza che aveva determinato la mancata distrazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha qualificato l’omissione come errore materiale, in quanto riferita a un elemento meramente dichiarativo e non a un aspetto decisorio della controversia. La distrazione delle spese, infatti, consegue automaticamente alla richiesta del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non averle riscosse, senza richiedere alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice.
Richiamato l’art. 86 cod. proc. amm., il Collegio ha disposto la correzione del dispositivo nella parte relativa alla condanna alle spese, sostituendo la formula originaria con quella che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha, altresì, ordinato alla segreteria l’effettuazione delle annotazioni previste dal terzo comma della medesima disposizione.
Nota della Redazione
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