Ordine di demolizione tardivo e insussistenza dell’affidamento tutelabile (TAR Sicilia n. 749 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, in quanto atto vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, non richiede una motivazione rafforzata in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Ne consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante emissione dell’ordine di demolizione non esige la previa comunicazione di avvio del procedimento né prevede la possibilità di presentare osservazioni. Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non sana la situazione di fatto abusiva e non radica alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell’immobile, neppure quando l’ordine venga adottato a notevole distanza temporale dall’epoca di edificazione.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito in Palermo, identificato in catasto, sul quale insiste un manufatto edilizio in struttura mista e un secondo manufatto in legno su base in calcestruzzo, realizzati in assenza delle prescritte autorizzazioni e collocati in zona territoriale omogenea “E1” a verde agricolo. All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune ha notificato l’ordinanza di demolizione con cui ha ingiunto la rimozione delle opere, richiamando la segnalazione che aveva giustificato l’avvio dell’azione repressiva.
I proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento. Secondo la loro prospettazione, il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso, la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione dell’atto repressivo avrebbe imposto una motivazione rafforzata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla natura dell’atto impugnato. L’ordine di demolizione è provvedimento vincolato: la sua adozione non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso e all’individuazione delle opere da rimuovere. Le ragioni di pubblico interesse coincidono con il ripristino della legalità violata e non devono essere autonomamente esplicitate.
Su questo punto il Tribunale richiama espressamente Cons. Stato, sez. VII, n. 6450 del 2024, secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, trattandosi di attività di natura vincolata che non esige particolari garanzie partecipative.
La censura è infondata anche sotto il profilo dell’affidamento. Il Collegio osserva che nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’ordinanza richiama la segnalazione del 3 giugno 2020, atto presupposto che ha giustificato l’adozione del provvedimento repressivo. La motivazione non è dunque manchevole.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ribadisce che il mero decorso del tempo non sana una situazione di fatto abusiva: non può configurarsi alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’immobile. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 5737 del 2025, secondo cui tali principi valgono anche quando l’ordine di demolizione sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente, con condanna solidale dei ricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.