Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 5837 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per dichiarazione dell’appellante, di qualsiasi interesse alla decisione dell’appello determina l’improcedibilità del gravame. L’improcedibilità opera sul piano processuale e non investe il merito dei motivi di impugnazione, che restano pertanto non esaminati. La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio di appello preclude al giudice ogni valutazione sulla fondatezza delle censure e impone la declaratoria di improcedibilità. La peculiarità della controversia e l’esito complessivo del grado costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, davanti al TAR Piemonte, di due determinazioni della Provincia di Asti: la prima di sospensione del conferimento agli impianti di discarica del prodotto “MPS D” che non avesse superato il test di cessione di cui all’All. 3 al DM 05/02/1998; la seconda di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società per la gestione di un impianto di recupero rifiuti. La società ha proposto due distinti ricorsi, riuniti nella trattazione, con motivi aggiunti.
Con la sentenza n. 938 del 2 settembre 2024 il TAR Piemonte ha dichiarato improcedibile il primo ricorso e, in parte, il secondo, respingendolo per il resto e accogliendo parzialmente i motivi aggiunti. La società ha proposto appello articolato in cinque motivi, incentrati sull’inapplicabilità del test di cessione, sull’introduzione di nuove prescrizioni senza avvio del procedimento e senza presupposti per il riesame, sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto e sul rigetto di istanze di modifica autorizzativa. Nel corso del giudizio l’appellante ha comunicato di non avere più alcun interesse alla coltivazione dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione con cui l’appellante, in data 12 marzo 2026, ha rappresentato di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame. Su questa premessa il Collegio fonda la propria pronuncia, senza esaminare nel merito i cinque motivi proposti.
La decisione si colloca sul piano squisitamente processuale. La carenza di interesse sopravvenuta alla coltivazione del giudizio impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure, poiché l’appello non è più sorretto dall’interesse che ne costituisce condizione di proponibilità e di prosecuzione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio non procede quindi all’esame delle doglianze relative all’inapplicabilità del test di cessione al ciclo produttivo del prodotto, né di quelle concernenti il riesame dell’AIA in difetto di comunicazione di avvio del procedimento e dei relativi presupposti, né del motivo relativo al preavviso di rigetto. Parimenti resta non decisa la questione della mancata autorizzazione al riprocessamento del lotto in caso di difformità chimica e quella della rettifica del tenore massimo di cromo totale per la linea “cementeria”.
Le parti costituite avevano eccepito l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello; l’appellante aveva chiesto la decisione sulla base degli atti depositati. Il Collegio, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara l’appello improcedibile e, in ragione della natura e della particolarità della controversia e dell’esito complessivo, compensa le spese del grado sussistendone giusti motivi. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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