Impianto agrivoltaico: concessione demaniale necessaria prima della PAS (TAR Emilia-Romagna n. 133 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la realizzazione di un impianto agrivoltaico che interessi beni demaniali o di proprietà comunale, la concessione di superfici e risorse pubbliche prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 190/2024 deve essere acquisita prima della presentazione dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata. La nozione di impianto rilevante ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 190/2024 comprende anche le opere connesse, con la conseguenza che la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie si riferisce pure a esse. Ove la superficie interessi beni demaniali o comunali, la disponibilità è dimostrabile solo mediante il titolo concessorio. L’interpretazione non contrasta con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili di matrice eurounitaria, non configurando una limitazione all’installazione ma una corretta utilizzazione dei beni pubblici.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 190/2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza rilevante e delle relative opere di connessione. Il progetto prevedeva l’attraversamento di un corso d’acqua, lo scarico in superficie di acque meteoriche in due corsi d’acqua e il passaggio di un cavidotto su un mappale di proprietà di altro Comune.
Lo Sportello Unico Edilizia ha dichiarato improcedibile l’istanza, rilevando la mancanza delle concessioni di occupazione e utilizzo delle aree demaniali. Rinnovata l’istanza, l’Amministrazione ha confermato l’improcedibilità, richiamando l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 190/2024. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, ottenendo la sollecita definizione del giudizio nel merito con ordinanza n. 197 del 3 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in primo luogo la questione della natura demaniale dei due corsi d’acqua. La convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U tra Regione e Consorzio di Bonifica, all’Allegato 2, Tabella A, include entrambi nell’elenco del reticolo minore la cui gestione è trasferita al Consorzio. La qualificazione è confermata dal comunicato ARPAE pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, che indica espressamente le aree come demaniali.
Non è risultata persuasiva la tesi secondo cui le acque convogliate non sarebbero pubbliche per difetto di interesse generale. Richiamando il principio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 173 del 2024, il TAR ha osservato che il vigente ordinamento ha ampliato la nozione di acqua pubblica, includendovi le acque meteoriche destinate a sfociare in corsi d’acqua pubblici. In assenza di destinazione a usi privati specifici, entrambi i corsi appartengono al demanio idrico.
Quanto allo scarico di acque meteoriche, il Collegio ha chiarito che esso costituisce comunque una modalità di utilizzo del bene demaniale, con conseguente necessità di un titolo concessorio, distinto dalle autorizzazioni di settore e dalle prescrizioni previste in caso di VIA o screening. Rileva non la rilevanza pubblicistica delle acque, ma il fatto che lo scarico avvenga in beni demaniali.
Anche per l’attraversamento del mappale di proprietà comunale da parte del cavidotto il TAR ha ritenuto necessaria la concessione, trattandosi di utilizzazione di bene comunale. È stata respinta la censura di difetto di motivazione, risultando evidente la richiamata esigenza di un titolo concessorio.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto temporale tra i due titoli. Secondo un’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 190/2024, l’istanza di concessione deve precedere quella di PAS. L’art. 8, comma 4, lett. b) conferma tale lettura, esigendo la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie e, ove occorra, della risorsa interessata. La nozione di impianto comprende anche le opere connesse, tecnicamente e strutturalmente necessarie all’efficienza complessiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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