Condono edilizio in area vincolata: diniego vincolato e vizio procedimentale non annullabile (TAR Sicilia n. 748 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio relativo a opere edificate in area sottoposta a vincolo paesaggistico costituisce atto vincolato, dovendosi applicare il carattere ostativo previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, nel testo dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte cost. n. 252 del 2022, che opera anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Ne consegue che la circostanza per cui l’intervento sia in estensione di altra istanza di condono è irrilevante, perché l’amministrazione deve comunque denegare il titolo. La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omesso esame o mancato superamento delle osservazioni del privato, integra un vizio procedimentale che non determina l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Un privato presentava in data 26 novembre 2004 due istanze di condono edilizio, ai sensi del d.l. n. 269/2003, aventi ad oggetto due immobili siti nel Comune di Palermo, realizzati in sopraelevazione di un piano terra già oggetto di altra istanza di sanatoria. Le istanze venivano protocollate con i numeri 46577 e 46583.

In data 5 marzo 2024 gli eredi dell’istante ricevevano le comunicazioni del 21 febbraio 2024, con cui l’amministrazione anticipava l’intenzione di denegare il condono, ritenendo le opere insanabili perché ricadenti in area vincolata. I ricorrenti presentavano osservazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. Con provvedimenti del 9 maggio 2024 e del 17 ottobre 2024 il Comune respingeva le istanze. I ricorrenti impugnavano i dinieghi davanti al TAR Sicilia, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone in via pregiudiziale la riunione dei due ricorsi, connessi sotto il profilo soggettivo e relativi a due interni del medesimo piano dello stesso immobile. Nel merito, il Tribunale esamina prioritariamente il motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, secondo cui le istanze avrebbero dovuto essere istruite acquisendo il parere della Soprintendenza, trattandosi di ampliamento di altra sanatoria.

Il motivo è infondato. Richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e la Corte cost. n. 252 del 2022, il TAR ricorda che la norma attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Tra questi rientrano i vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette.

Ne deriva che le istanze di condono relative a immobili insistenti in area soggetta a vincolo paesaggistico devono essere sempre denegate, a prescindere dall’essere o meno in estensione di altra precedente istanza, perché l’attività edilizia è stata svolta su area sottoposta a vincolo di inedificabilità, relativa o assoluta. Nel caso concreto l’amministrazione doveva obbligatoriamente negare il titolo.

Il carattere vincolato del provvedimento rende infondati anche i motivi relativi alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il TAR riconosce che i provvedimenti impugnati sono, su questo versante, illegittimi, perché l’amministrazione non ha dato conto delle osservazioni del privato. Tuttavia, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento non è annullabile quando, per la natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Tribunale conclude che un annullamento giurisdizionale sarebbe inutile, perché l’amministrazione non potrebbe che adottare un nuovo diniego, essendo indubbio che gli immobili sorgono in area soggetta a vincolo di inedificabilità. I ricorsi sono pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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