Ordine di demolizione in zona vincolata e poteri di controllo sulla CILA (TAR Campania n. 483 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in zona paesaggisticamente tutelata costituisce atto vincolato, rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, sicché non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, essendo l’interesse al ripristino della legalità violata in re ipsa. Le opere di ingegneria naturalistica che modificano in modo sostanziale lo stato preesistente dei luoghi, per dimensioni e attitudine alla trasformazione paesaggistica, necessitano della previa autorizzazione paesaggistica e, ove superino l’altezza di ritenuta di mt. 1,5, della verifica/deposito sismico. È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’atto con cui il Comune dichiari la nullità di una CILA, non avendo tale atto valore provvedimentale ma di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, nudo proprietario di un terreno agricolo gravato da usufrutto a favore di terzi, impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate sine titulo: un deposito di attrezzi agricoli in lamiera e legno, opere di contenimento dei terrazzamenti mediante palizzate in legno e tondini metallici con membrana bugnata, e un parapetto in legno su una rampa. Una porzione della particella era concessa in locazione a una società per l’installazione di una stazione radio, autorizzata all’esito di una Conferenza di Servizi e poi sospesa a seguito di rimostranze di cittadini. Il ricorrente deduceva lo sviamento, il difetto di istruttoria e motivazione, l’erronea qualificazione delle opere come edilizia libera e la violazione delle regole di partecipazione procedimentale.
Con motivi aggiunti impugnava il successivo provvedimento con cui il Comune dichiarava la nullità della CILA presentata per la demolizione della baracca e il completamento dell’intervento di ingegneria naturalistica, contestando la carenza di potere e la violazione delle regole partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale muovendo dal principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto si valuta con riferimento al momento della sua emanazione, sicché la tardiva notifica non la inficia, potendo al più incidere sull’efficacia dell’ordine quando la situazione di fatto sia mutata nelle more, come avvenuto solo parzialmente per la rimozione della baracca. Al momento dell’adozione dell’ordinanza le opere abusive erano ancora presenti, essendo la CILA successiva.
L’ordine di ripristino risulta correttamente adottato a fronte di plurime opere realizzate senza titolo in area di particolare tutela, qualificata come zona agricolo-ambientale e area di notevole interesse pubblico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata.
Quanto alla qualificazione delle opere di contenimento dei terrazzamenti, il Collegio esclude che esse costituiscano edilizia libera, pur invocando il ricorrente l’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017. Le stesse sono sostanzialmente modificative dello stato preesistente della delimitazione dei fondi, incidendo sul confine con la stradina pubblica e sul terrazzamento in corrispondenza della rampa, senza prova dell’epoca di realizzazione. Per dimensioni e attitudine alla modifica paesaggistica, con consistente movimentazione di terreno in zona vincolata, necessitavano della previa autorizzazione paesaggistica e, superando l’altezza di ritenuta di mt. 1,5, della verifica/deposito sismico.
La censura sulla violazione delle regole di partecipazione procedimentale è infondata, essendo stata consentita la partecipazione e disattese le osservazioni con adeguata motivazione. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li dichiara inammissibili: l’atto con cui il Comune dichiara nulla la CILA non ha valore provvedimentale, ma di semplice avviso privo di esecutorietà, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.