Lucernari in zona vincolata: demolizione doverosa senza autorizzazione paesaggistica (TAR Campania n. 486 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di aperture sul prospetto di un edificio in area sottoposta a vincolo paesaggistico integra un intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica dell’aspetto esteriore, e necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica. In sua assenza la demolizione è sanzione doverosa e vincolata, non essendo configurabile alcun giudizio di compatibilità o di conformità urbanistica dell’opera. La rappresentazione grafica delle opere nella domanda di condono edilizio non ne prova l’esistenza alla data di riferimento, quando la stessa sia smentita dagli accertamenti fotografici successivi. Il pregresso orientamento dell’amministrazione, fondato su una rappresentazione incompleta, non genera affidamento tutelabile.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto, insieme ai controinteressati, di demolire entro novanta giorni due lucernari tipo Velux, perché privi di titolo edilizio e paesaggistico. L’atto richiama espressamente il modello sanzionatorio dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Viene contestato anche il diniego di autotutela relativo al condono edilizio rilasciato nel 2010, nella parte in cui preannuncia il ripristino delle opere e l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Il Comune eccepisce l’inammissibilità di tale impugnativa e l’infondatezza delle censure; i controinteressati aderiscono. La questione giunge alla Sezione dopo una precedente pronuncia della stessa Sezione sul medesimo immobile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione comunale: il diniego di autotutela è censurato solo nella parte in cui preannuncia le future misure sanzionatorie, senza irrogarle. Si tratta di asserzioni interlocutorie e infraprocedimentali, prive di attitudine lesiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa in parte qua.

Nel merito, è infondato il motivo sulla violazione del giudicato. La precedente sentenza della Sezione, pur contenendo un riferimento incidentale ai lucernari, non ne ha esaminato la legittimità né l’epoca di realizzazione, avendo dichiarato inammissibili le censure per preclusione processuale. La successiva azione sanzionatoria non confligge dunque con quel decisum.

Dalla documentazione fotografica acquisita dall’ente, in particolare dalle ortofoto regionali, emerge che i lucernari non erano visibili alla data dei rilievi e risultano realizzati solo in epoca successiva a quella utile per il condono edilizio. La loro predisposizione all’intradosso, senza apertura all’esterno, equivale a mancata realizzazione della luce. Il Comune ha quindi correttamente escluso la riconducibilità delle opere alla sanatoria del 2010.

Quanto all’affidamento, le precedenti valutazioni comunali, che avevano ritenuto sufficiente la rappresentazione in pianta, non confliggono con le determinazioni successive: esse si fondavano su una rappresentazione grafica che aveva indotto in errore l’amministrazione, facendo ritenere esistente ciò che non era stato ancora realizzato.

La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui l’apertura di porte e finestre sul prospetto è sempre ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire, e che l’impatto dell’intervento va valutato globalmente. Trattandosi di area vincolata, qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi richiede autorizzazione paesaggistica, e la sua assenza impone la riduzione in pristino, anche per opere altrimenti assentibili. Irrilevante è la conformità urbanistica, valendo solo l’assenza del titolo; il profilo potrebbe rilevare solo in un accertamento di conformità, non proposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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