Sgombero alloggio di servizio e carenza di interesse sopravvenuta (TAR Campania n. 2530 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordinanza di sgombero di un alloggio di servizio occupato sine titulo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’occupante abbia rilasciato l’immobile e riconsegnato le chiavi all’amministrazione, venendo meno la utilità della decisione. Il provvedimento di sgombero adottato per il recupero di un bene pubblico occupato senza titolo ha natura vincolata, in applicazione dell’art. 823 c.c., sicché le censure relative alla disciplina regionale sull’edilizia residenziale pubblica risultano inconferenti rispetto alla sua natura e finalità. Il lungo protrarsi dell’occupazione sine titulo non fonda alcun affidamento tutelabile in capo all’occupante.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Direttore della Municipalità competente del Comune di Napoli aveva disposto lo sgombero del locale comunale adibito ad alloggio di servizio del custode, occupato dall’istante dopo la cessazione dal servizio. Deduceva la violazione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della legge regionale Campania n. 18/1997, oltre alla violazione di un accordo sindacale del 2003, lamentando disparità di trattamento.
Costituitosi il Comune, che eccepiva inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 1163 del 26.05.2025, riconoscendo un termine dilatorio di novanta giorni per lo sgombero, pur rilevando l’assenza di fumus e la natura vincolata del provvedimento. Nelle more, l’occupante rilasciava l’alloggio e riconsegnava le chiavi; il Comune eccepiva quindi la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione. La circostanza che il ricorrente, in data 04.09.2025, abbia rilasciato l’alloggio e riconsegnato le chiavi risulta documentata agli atti. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
Il giudice amministrativo non si limita alla sola declaratoria, ma affronta anche il merito, respingendo il ricorso come infondato. Il percorso argomentativo richiama espressamente le motivazioni già espresse in sede cautelare con l’ordinanza n. 1163 del 26.05.2025. In quella sede si era rilevato che le censure incentrate sulla violazione della legge regionale n. 18/1997 erano inconferenti rispetto alla natura e alle finalità del provvedimento impugnato.
Il provvedimento di sgombero, osserva il Collegio, riguarda un immobile che costituisce l’alloggio di servizio del custode, la cui occupazione è sine titulo, essendo il ricorrente in quiescenza da anni. Il lungo lasso di tempo dell’occupazione non vale a fondare alcun affidamento tutelabile, tanto più che l’occupante era già stato diffidato al rilascio con provvedimento dell’11.01.2024.
Il Tribunale qualifica quindi il provvedimento come avente natura vincolata, in quanto funzionale al recupero di un bene pubblico occupato senza titolo, in chiara applicazione dell’art. 823 c.c.. La peculiarità della fattispecie aveva giustificato, in fase cautelare, la concessione di un termine di grazia per procurarsi una sistemazione alternativa, ma ciò non incide sulla legittimità dell’atto.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la loro compensazione integrale, anche in considerazione dell’avvenuta riconsegna dell’alloggio per cui è causa. La sentenza è dichiarata eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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