Ordine di demolizione e sanabilità: onere di allegazione a carico del condannato (Cass. pen. Sez. 3 n. 2932 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione penale, la parte che invochi la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione ha un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della propria richiesta, non configurandosi a carico del giudice dell’esecuzione un obbligo di sopperire d’ufficio alle carenze dimostrative. Il giudice dell’esecuzione, accertata la mancata presentazione di istanze di sanatoria, non deve svolgere d’ufficio ulteriori accertamenti tecnici sulla sanabilità dell’opera o sull’eventuale pregiudizio statico delle parti legittime, la cui verifica è demandata al tecnico incaricato dal pubblico ministero, quale organo preposto all’esecuzione. La sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, idonea a estinguere i reati urbanistici e a revocare l’ordine di demolizione, richiede la doppia conformità ed è esclusa per violazioni antisismiche e paesaggistiche; la procedura di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile in area vincolata, ove la demolizione non conosce alternative.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del condannato volta alla revoca dell’ordine di demolizione o alla sospensione del relativo procedimento. L’istanza era fondata, in particolare, sulla pendenza di eventuali domande di condono edilizio e sull’assenza di accertamenti circa i rischi per la stabilità del fabbricato connessi alla demolizione.

Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sanabilità dell’opera e dell’impossibilità materiale di eseguire la demolizione senza pregiudicare la staticità della parte dell’edificio realizzata legittimamente, invocando, all’esito, l’applicazione della procedura di fiscalizzazione dell’abuso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate in quanto presentate fuori dai casi consentiti nello scrutinio di legittimità. Ha precisato che, in materia di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma solo un onere di allegazione, ricadendo poi sull’autorità giudiziaria il compito di effettuare gli accertamenti richiesti. Tale principio, desumibile dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., va contemperato con la regola per cui chi intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi imporre al giudice di acquisirla d’ufficio in assenza di una norma espressa.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il giudice dell’esecuzione avesse accertato l’assenza di istanze di condono pendenti e avesse demandato al tecnico incaricato dal pubblico ministero la verifica dei profili di staticità, essendo il pubblico ministero l’organo che cura l’esecuzione dell’ordine di demolizione. L’istanza del condannato, invece, era fondata su argomenti del tutto generici, tali da non soddisfare l’onere di allegazione. In ogni caso, l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita non rileva se dipende da causa imputabile al condannato stesso.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di una sanatoria dell’opera, in quanto il titolo esecutivo era stato emesso non solo per il reato edilizio di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, ma anche per violazioni antisismiche e paesaggistiche, che ostano alla sanatoria ex art. 36 cit., la quale richiede la doppia conformità urbanistica. Con specifico riferimento all’area vincolata, è stata ribadita l’esclusione di un’autorizzazione paesaggistica postuma e l’inefficacia del solo permesso di costruire rilasciato in assenza di essa.

Da ultimo, la Corte ha chiarito che la presenza del vincolo paesaggistico è ostativa anche alla procedura di fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, poiché le opere realizzate in zona vincolata si considerano sempre in variazione essenziale e quindi in difformità totale, per le quali la sanzione della demolizione non ammette alternative. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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