La strumentalità del credito si desume dall’incapacità economica della mutuataria (Cass. pen. Sez. 2 n. 8171 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La strumentalità del credito alla attività illecita, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, può essere desunta dall’accertata incapacità economica della società mutuataria di far fronte all’obbligazione restitutoria e dal carattere illecito delle somme a sua disposizione, nonché da flussi di denaro di origine sospetta registrati nei bilanci, senza che rilevi la mera coesistenza di somme lecite e illecite. La buona fede e l’affidamento incolpevole del terzo creditore postulano l’integrale adempimento degli obblighi di verifica e di informazione imposti dalla normativa antiriciclaggio, con la conseguenza che l’erogazione del finanziamento in presenza di evidenti segnali di anomalia integra un errore imputabile a difetto di diligenza. È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che reiteri censure di merito già adeguatamente disattese dal giudice della prevenzione, senza confrontarsi con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Con decreto del 15 settembre 2025, il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava le opposizioni proposte da due istituti di credito avverso lo stato passivo formato dal giudice delegato nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale. I giudici della prevenzione avevano riconosciuto la natura strumentale dei finanziamenti erogati dalle banche a società riconducibili a familiari del proposto, escludendo la buona fede degli istituti. Avverso tale decreto, le banche proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 52 d. lgs. n. 159/2011 e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità e alla prova dell’affidamento incolpevole.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure proposte erano meramente reiterative di doglianze già sottoposte al giudice della prevenzione e da questi adeguatamente definite. Il Tribunale, richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di tutela dei diritti dei terzi, aveva infatti fornito puntuale riscontro alle censure sia in punto di strumentalità del credito, sia in ordine alla prova della buona fede.

Quanto alla posizione del primo istituto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la stipulazione del contratto di mutuo due anni prima del sequestro è irrilevante ai fini della buona fede, dovendo ritenersi l’anteriorità della nascita del credito rispetto al sequestro un mero presupposto temporale per la tutela, a prescindere dal momento di prima manifestazione della pericolosità sociale. Parimenti immune da vizi è stata considerata la valutazione della capacità reddituale del mutuatario, basata sulla disponibilità di una somma cospicua e priva di giustificazione sul conto corrente. Quanto alla garanzia Consap, la Corte ha condiviso l’assunto che gli esiti dell’istruttoria del fondo non esimono l’istituto di credito dai propri oneri di diligenza, tanto più che, nel caso di specie, l’ammissione era condizione sospensiva di una previa positiva valutazione del merito creditizio.

Con riferimento al secondo istituto, la Corte ha escluso che il Tribunale avesse fatto ricorso a una mera presunzione di strumentalità. La conclusione è stata tratta da elementi oggettivi quali l’assenza di provviste lecite in capo alla società mutuataria, la registrazione nei bilanci di un finanziamento soci di importo incompatibile con i redditi dichiarati e l’insufficienza delle garanzie prestate da società collegate. Tali circostanze, sintomatiche della presenza di flussi di denaro di origine sospetta, avrebbero imposto alla banca un maggiore approfondimento istruttorio, la cui omissione integra un errore imputabile a difetto di diligenza, escludendo la configurabilità dell’affidamento incolpevole.

La Corte ha infine respinto la censura relativa alla motivazione per relationem, osservando che il rinvio alle statuizioni del giudice delegato non ha esaurito l’esame dei motivi di gravame, ma ha costituito il supporto logico per disattenderli. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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