Doppia conforme e rilettura del fatto preclusa in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 1080 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti. Sono pertanto precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. Nel caso di doppia conforme, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. La causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen. è invocabile solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, percosse, lesioni e oltraggio, fatti avvenuti nel corso delle operazioni di controllo e bonifica di una piazza destinata a un evento musicale. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, li aveva assolti dal delitto di calunnia, ravvisando l’esercizio del diritto di difesa, e aveva confermato le residue condanne rideterminando le pene.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen., la mancata assunzione di prova decisiva, l’inutilizzabilità del verbale di s.i.t. di un teste, il difetto dell’elemento soggettivo e l’inattendibilità delle fonti di prova a carico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato i ricorsi. Il Collegio ha rilevato che, esclusa in appello la calunnia, per il resto si è di fronte alla cosiddetta doppia conforme, che ricorre quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove, così che le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.

Sul piano dei poteri del giudice di legittimità, la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito e che non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, ritenuta dal ricorrente più adeguata. Sono quindi precluse la rilettura del fatto e l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi.

Quanto alla causa di giustificazione, la Corte ha confermato che la reazione del privato può dirsi giustificata solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, e non certo per le modalità di attuazione. Nel caso concreto il Comune aveva disposto il divieto di circolazione e il Questore aveva ordinato una preventiva ispezione del luogo, comprensiva del controllo dell’esercizio commerciale: l’intervento del militare era dunque legittimo e la sua condotta non configurava alcuna arbitrarietà.

La Corte ha poi giudicato adeguata e non sindacabile la motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni dei testi d’accusa, confortate dalla documentazione medica e non contrastate dalle fonti a discarico. La revoca dell’esame di un teste è stata ritenuta corretta, alla luce del quadro già delineato. Sull’eccepita inutilizzabilità del verbale di s.i.t., non esaminata in appello, il Collegio ha osservato che tali dichiarazioni non sono state valorizzate nella motivazione e che i ricorrenti non hanno dimostrato, secondo la prova di resistenza, l’incidenza decisiva dell’eventuale espunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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