Ordine di esecuzione per reato ostativo e rilevanza dell’aggravante bilanciata (Cass. pen. Sez. VII n. 5551 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimità dell’ordine di esecuzione emesso senza sospensione, è sufficiente che il reato sia ricompreso nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. pen. Non assume alcun rilievo, a tal fine, il giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno. Ciò che rileva è la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, pur se bilanciata ai sensi dell’art. 69 cod. pen. Ne consegue che l’ordine di esecuzione resta legittimo anche quando l’aggravante sia stata oggetto di comparazione con circostanze attenuanti.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12 luglio 2024, ha respinto la domanda proposta dal condannato, tesa a ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero l’11 giugno 2024, o comunque la sua sospensione.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione centrale riguarda la legittimità dell’ordine di esecuzione emesso senza sospensione in presenza di un reato ricompreso nell’elenco dell’art. 4-bis ord. pen., quando la circostanza aggravante sia stata bilanciata nel giudizio di comparazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il percorso argomentativo muove dalla verifica della legittimità dell’ordine di esecuzione emesso senza sospensione, ritenuto del tutto conforme alla disciplina dallo stesso giudice dell’esecuzione.

Il punto decisivo è che il reato in questione è ricompreso nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. pen. Tale circostanza fonda di per sé la legittimità dell’ordine, senza che assuma rilievo il giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.

La Corte chiarisce che ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della disposizione è la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., pur se bilanciata ai sensi dell’art. 69 cod. pen. Il bilanciamento, dunque, non incide sulla riconducibilità del reato al regime ostativo.

A sostegno di tale lettura la Corte richiama il precedente Sez. I n. 20796 del 12.04.2019, rv 276312, confermando l’orientamento secondo cui la valutazione comparativa non elide l’operatività dell’art. 4-bis ord. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *