Ruolo apicale in associazione mafiosa ed estorsione aggravata: confermata la cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 3885 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, non potendo il controllo di legittimità investire la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori. Il ruolo apicale nell’associazione mafiosa è configurabile non solo in capo a chi si ponga al vertice dell’organizzazione, ma anche a chi abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del sodalizio, sempre che la condotta sia obiettiva e manifesta, così da divenire riconoscibile anche all’esterno e produrre un effettivo assoggettamento interno. La fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. non è configurabile quando la condotta si inserisce in un contesto mafioso e la pretesa del soggetto non è suscettibile di tutela dinanzi al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, confermata dal Tribunale del Riesame. Il provvedimento gli contesta la partecipazione, con ruolo apicale, a un’articolazione territoriale di un sodalizio mafioso, oltre a episodi di estorsione aggravata e a una cessione di sostanza stupefacente.
La difesa propone ricorso per cassazione articolando due motivi: da un lato contesta l’attribuzione del ruolo di vertice, per assenza di elementi univoci e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia; dall’altro sostiene che il rapporto con una persona offesa si sia svolto su un piano meramente creditorio, senza minacce o violenze, con conseguente qualificazione della condotta, al più, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato insegnamento sull’ambito del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il controllo non può riguardare la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento delle fonti, sicché non sono ammesse censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, pur investendo formalmente la motivazione.
Su questa base la doglianza difensiva è giudicata generica: non indica quali specifici passaggi motivazionali rivelerebbero la dedotta illogicità e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha illustrato in modo analitico il compendio indiziario. La Corte richiama, in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate e l’attività di osservazione e controllo sul territorio, ponendo in rilievo le direttive impartite dal ricorrente in ordine alla gestione delle estorsioni e all’organizzazione dell’attività di spaccio.
Il provvedimento impugnato si colloca nel solco degli insegnamenti secondo cui l’assunzione del ruolo apicale non richiede necessariamente una posizione formale di vertice, ma può desumersi da incarichi direttivi e risolutivi nella vita del sodalizio, purché correlati a una condotta obiettiva e manifesta, riconoscibile anche all’esterno e idonea a realizzare un effettivo assoggettamento interno.
Quanto al secondo motivo, la Corte ripercorre la ratio dell’art. 393 cod. pen., che punisce chi, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé mediante violenza o minaccia. La norma tutela un interesse pubblico, ossia l’esercizio esclusivo dei poteri dell’autorità giudiziaria, e attribuisce al titolare del preteso diritto la c.d. legittimazione al reato. Nel caso concreto, però, il compendio motivazionale — e segnatamente il tenore delle conversazioni, con minacce di morte e ritorsioni gravi e con l’esplicito riferimento alla destinazione del denaro ai detenuti — evidenzia il contesto mafioso in cui la condotta si è inserita, escludendo la configurabilità di una pretesa tutelabile dinanzi a un giudice.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.