Carenza di interesse sopravvenuta e inammissibilità del ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 5542 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta pronuncia di assoluzione dell’indagato, con conseguente inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 300, primo comma, cod. proc. pen., determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo più configurabile alcun interesse attuale del ricorrente a una pronuncia nel merito. Non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del procedimento quando l’inammissibilità non è imputabile al ricorrente e le sue doglianze non risultano infondate.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato la richiesta presentata dall’indagato avverso l’ordinanza con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. 309/90. L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo aveva dedotto la nullità dell’ordinanza applicativa della misura, per essere stata notificata in modo incompleto, con omissione di diverse pagine relative agli elementi indiziari e alle esigenze cautelari, con lesione del diritto di difesa e degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Con il secondo motivo aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nel corso del procedimento, è sopravvenuta una sentenza di assoluzione del ricorrente ai sensi dell’art. 530, primo comma, cod. proc. pen., dichiarata dal difensore in udienza. Tale pronuncia ha determinato la inefficacia della misura cautelare, ai sensi dell’art. 300, primo comma, cod. proc. pen., con la conseguente remissione in libertà dell’indagato.
Su questa base la Corte afferma che non sussiste più alcun interesse attuale del ricorrente a una decisione nel merito. L’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità, deve permanere per tutta la durata del giudizio di legittimità: venuto meno per effetto del proscioglimento, il ricorso diventa inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
La Corte esclude espressamente la condanna al pagamento delle spese del procedimento. L’inammissibilità, infatti, non è imputabile al ricorrente, né risulta ravvisabile l’infondatezza delle sue doglianze. La declaratoria di inammissibilità consegue quindi esclusivamente al sopravvenuto venir meno dell’interesse, non a una valutazione negativa del ricorso.
La pronuncia conferma l’autonomia del requisito dell’interesse attuale rispetto al merito dei motivi: il giudice di legittimità non esamina le censure quando la situazione sostanziale che le sorregge è venuta meno. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 300 c.p.p. – Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione