Ordine europeo di indagine e utilizzabilità dei criptofonini decrittati all’estero (Cass. pen. Sez. III n. 5017 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante “criptofonini”, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente dinanzi ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., trovando la propria disciplina nella circolazione delle prove tra procedimenti, quale desumibile dal combinato disposto degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Il pubblico ministero nazionale può acquisire tali esiti senza preventiva autorizzazione del giudice, trattandosi di prove già nella materiale disponibilità dello Stato di esecuzione. L’utilizzabilità è esclusa solo ove il giudice nazionale rilevi la violazione di diritti fondamentali, con onere di allegazione e prova a carico della parte interessata; non integra violazione il mancato accesso della difesa al meccanismo di decrittazione né la mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Gup aveva disposto la custodia cautelare in carcere per una serie di reati, anche associativi, connessi al traffico di stupefacenti.

Il materiale investigativo posto a fondamento della misura derivava in buona parte da conversazioni telefoniche, intrattenute tramite sistemi criptati, intercettate da autorità giudiziarie francesi e trasmesse a quella italiana in esecuzione di un ordine europeo di indagine. La difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando l’utilizzabilità di tali risultanze, la mancata verifica della legittimità dei provvedimenti stranieri e la qualificazione del materiale come documento anziché intercettazione, segnalando un contrasto giurisprudenziale sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricondotto le questioni alla soluzione offerta dalle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29 febbraio 2024, i cui motivi sono stati depositati il 14 giugno 2024. Da tali pronunzie discende che la trasmissione di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già decrittate all’estero, non ricade nell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, espressa dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.

Le contestazioni elevate a carico del ricorrente riguardano illeciti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, con conseguente applicazione di tale disciplina. Il pubblico ministero nazionale può acquisire le prove già nella materiale disponibilità dello Stato di esecuzione senza la preventiva autorizzazione del giudice del procedimento in cui intende utilizzarle, poiché l’attività non è qualificabile come svolgimento di intercettazione, ma come acquisizione di elementi probatori assunti in altro procedimento.

L’utilizzabilità processuale può essere esclusa soltanto ove il giudice nazionale rilevi la violazione di diritti fondamentali, segnatamente del diritto di difesa, con onere di allegazione e prova sulla parte interessata. La Corte esclude che tale violazione derivi dal mancato accesso al meccanismo di decrittazione o dalla omessa acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri: l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non richiede l’acquisizione dei provvedimenti in forza dei quali gli atti sono stati compiuti né l’art. 270 cod. proc. pen. impone il deposito dei decreti autorizzativi.

Nel caso concreto la difesa non ha contestato efficacemente la legittimità dei provvedimenti francesi. La Corte richiama la presunzione relativa di conformità degli atti compiuti all’estero al diritto dell’Unione, fondata sul Considerando n. 19 della Direttiva 2014/41/UE, nonché il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’autorità emittente non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento estero di acquisizione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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