Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8676 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È quindi inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 gennaio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone del 30 marzo 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione della medesima norma in ordine alla ritenuta prova della ricorrenza del suo stato di ebbrezza al momento dei fatti. La questione giunge così davanti alla Corte regolatrice, chiamata a verificare se la doglianza prospetti un vizio di legittimità o una diversa valutazione del compendio probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il principio è ancorato a un risalente e consolidato orientamento: la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Viene richiamata, in proposito, la Sez. U n. 6402 del 1997, che ha escluso la configurabilità del dedotto vizio in presenza di una richiesta di rilettura del materiale probatorio.
La Corte osserva poi che neppure la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46/2006, ha mutato la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione. Resta preclusa al giudice di legittimità, come affermato dalla Sez. V n. 17905 del 2006, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Ne deriva, secondo l’orientamento richiamato ex multis dalla Sez. VI n. 22445 del 2009, che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base ai principi affermati dalla Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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