Orfano di guerra: inabilità richiesta alla data della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 483 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel trattamento pensionistico di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne di guerra, disciplinato dall’art. 45 d.P.R. n. 915 del 1978, il requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro deve sussistere alla data di presentazione della domanda amministrativa. È escluso che possano assumere rilievo aggravamenti o patologie insorte successivamente, in applicazione del divieto posto dall’art. 21 disp. att. c.g.c.. L’accertamento medico-legale è rivolto a verificare la situazione sanitaria esistente a quella data, non quella risultante da una consulenza tecnica d’ufficio eseguita anni dopo. Laddove le valutazioni amministrative e giudiziali siano concordi nell’escludere il requisito al momento della domanda, il ricorso è infondato.

Il Fatto

La ricorrente, orfana maggiorenne di guerra, ha chiesto il riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 6 legge n. 656 del 1986 per ottenere la pensione di reversibilità di cui all’art. 45 d.P.R. n. 915 del 1978, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.

Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva respinto l’istanza, dapprima con provvedimento della Direzione territoriale provinciale e poi con decreto definitorio del ricorso gerarchico, per carenza del requisito sanitario. La Sezione, con precedente sentenza, aveva accolto il ricorso, ma la Sezione Prima Giurisdizionale di Appello ha annullato quella decisione per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del diritto alla data della domanda, rinviando la causa al giudice di primo grado. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile la domanda di sospensione degli effetti della sentenza di appello, poiché nessuna norma attribuisce tale potere al giudice di primo grado.

Il thema decidendum risulta delimitato dallo stato del processo dopo il rinvio. La sentenza di appello aveva censurato la decisione di primo grado per avere fondato l’accertamento dell’inabilità su una pretesa omogeneità tra le patologie rilevate in sede amministrativa e quelle riscontrate in sede giudiziale, quando invece erano emerse una patologia diversa e un aggravamento, in violazione del divieto di tener conto degli aggravamenti ex art. 21 disp. att. c.g.c.; e per avere retrodatato l’inabilità alla domanda sulla sola constatazione del superamento dell’età pensionabile, a fronte dell’abrogazione della presunzione di inabilità degli ultrasessantacinquenni.

Nel merito, il beneficio richiesto richiede che le condizioni sanitarie ed economiche sussistano all’atto della presentazione dell’istanza amministrativa, restando fermo il divieto di valorizzare aggravamenti delle infermità esistenti a quella data.

L’interessata è stata sottoposta a tre valutazioni medico-legali — due amministrative e una giudiziale — che hanno concordemente escluso il requisito al momento della domanda. La consulenza resa in sede giudiziale, in particolare, ha ritenuto l’inabilità sussistente solo al momento della visita di CTU, e non alla data dell’istanza. A identica conclusione erano pervenute le valutazioni amministrative.

L’univocità di tali conclusioni, unita al tempo trascorso, rende superfluo il ricorso a un’ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, prospettata dal giudice di appello solo in termini eventuali. Il ricorso è dunque infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle competenze legali e nulla per le spese, stante la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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