Il parere consultivo non è ammesso se difetta la legittimazione soggettiva e vi è interferenza con la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 103 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio della funzione consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, deve verificare la sussistenza congiunta dei presupposti soggettivo e oggettivo di ammissibilità della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione spetta esclusivamente all’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, con elencazione tassativa dei soggetti legittimati. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, avere carattere generale ed astratto e non interferire con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura. È, pertanto, inammissibile la richiesta di parere formulata dal responsabile dell’area finanziaria dell’ente in ordine alla qualificazione del gestore di struttura ricettiva quale agente contabile, questione che involge attribuzioni delle sezioni giurisdizionali e che è stata risolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con declaratoria della giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

Il Comune di Ponte nelle Alpi, tramite il responsabile dell’area finanziaria, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un parere in merito alla qualificazione del gestore di struttura ricettiva quale responsabile d’imposta e alla persistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale tramite il portale “SiReCo”. L’ente, avendo istituito l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° giugno 2026, ha richiamato l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e la successiva ordinanza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 1527 del 2026, che hanno escluso la natura di agente contabile del gestore, affermando la natura tributaria del rapporto con il Comune.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, evidenziando che l’elencazione dei soggetti legittimati di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 è tassativa e che la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. Nel caso di specie, la richiesta è stata presentata dal responsabile dell’area finanziaria e ciò determina la carenza del presupposto soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha richiamato la nozione di contabilità pubblica di cui alle deliberazioni delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie, sottolineando che il quesito deve avere rilevanza generale e astratta e non può concernere fatti gestionali specifici. Inoltre, la funzione consultiva non può essere esercitata ex post né determinare interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali.

La Sezione ha quindi rilevato che la questione della qualifica di agente contabile dei gestori di strutture ricettive e dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale integra un’ipotesi di interferenza con la giurisdizione contabile. Ha richiamato la propria deliberazione n. 27/2022 e le deliberazioni delle Sezioni di controllo del Piemonte e dell’Umbria, che hanno affermato la necessità che tali questioni siano risolte in altra sede. Ha, infine, dato atto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1527/2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, essendo venuta meno la qualifica di agente contabile del gestore a seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020.

La riscontrata carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, che devono sussistere contestualmente, ha precluso l’esame nel merito e ha condotto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *