Origine dei tubi d’acciaio e lavorazione sostanziale ex art. 60 CDU (Cass. civ. Sez. 5 n. 17364 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 60 del codice doganale dell’Unione (reg. UE n. 952/2013), le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi sono originarie del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. In materia di origine non preferenziale dei tubi di acciaio inossidabile formati a freddo (sottovoce 7304 41), la lavorazione sostanziale può consistere anche in un processo di trasformazione a freddo di profilati cavi o semilavorati della sottovoce 7304 49, purché comporti modifiche irreversibili delle proprietà fisiche della merce idonee a conferirle caratteristiche essenziali nuove. Il cambiamento di voce tariffaria costituisce un’indicazione del carattere sostanziale della trasformazione, ma non è di per sé sufficiente: occorre che la trasformazione sia effettiva e sostanziale, potendo assumere rilevanza anche il solo passaggio tra sottovoci della medesima voce.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane, sulla base di un’indagine dell’OLAF, aveva accertato che un produttore indiano aveva esportato verso l’Unione europea tubi di acciaio di origine cinese, sottoposti a dazi antidumping, senza sottoporli a trasformazioni sufficienti ad attribuire l’origine indiana. Erano quindi emessi avvisi di accertamento per dazi, IVA e sanzioni nei confronti della società importatrice, che li impugnava. Sia la Commissione tributaria provinciale di Genova sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria respingevano i ricorsi, confermando la legittimità degli atti impositivi sulla scorta delle risultanze dell’indagine europea. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando, tra l’altro, errori nella ricostruzione fattuale, violazione delle regole di origine e omessa pronuncia su diverse eccezioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati perché criticavano l’erronea applicazione delle regole di origine in materia di classificazione doganale. In particolare, è stata ravvisata l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla questione relativa alla violazione dell’art. 32 e dell’allegato 22-01 del reg. UE n. 2446/2015, con conseguente rinvio al giudice territoriale.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia UE del 21 settembre 2023, causa C-210/22, Stappert Deutschland, sulla regola d’origine di cui all’allegato 22-01. Da tale sentenza emergono due principi: il primo, per cui uno “sbozzo di tubo” formato a caldo che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura lavorati a caldo non rientra nella nozione di “profilato cavo”; il secondo, che dichiara invalida la regola primaria nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria dalla sottovoce 7304 49 alla 7304 41 possa conferire il carattere di prodotto originario al Paese in cui tale cambiamento è avvenuto.
La Cassazione ha precisato che il cambiamento della sola sottovoce, da 49 a 41, è idoneo a rappresentare un’effettiva trasformazione sostanziale, e che tale lavorazione può consistere anche in un processo a freddo, come la riduzione a freddo mediante trafilatura o laminazione, purché comporti modifiche irreversibili delle proprietà fisiche dei prodotti. È stato inoltre richiamato il principio per cui la classificazione doganale non è di per sé determinante ai fini dell’origine delle merci.
La Corte ha infine segnalato l’intervento della sentenza CGUE del 2 ottobre 2025, causa C-86/24, CS STEEL, che ha confermato la validità della regola primaria, di cui il giudice del rinvio dovrà tenere conto nel riesame. Il quarto motivo è stato rigettato, in quanto la decisione di merito implica una statuizione implicita di rigetto sulla questione del difetto di motivazione. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, concernenti rispettivamente l’applicazione dell’art. 119 CDU per errore delle autorità, degli interessi ex art. 232 CDU, del legittimo affidamento e dell’obiettiva incertezza ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997, sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dei primi tre.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.