Esenzione IMU dei Consorzi ASI: limiti e onere di motivazione sulla proprietà dei lotti (Cass. civ. Sez. 5 n. 10473 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, norma di stretta interpretazione, si applica esclusivamente agli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali. Le finalità istituzionali dell’ente locale non coincidono con il concetto di servizi pubblici, che possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI). Il Consorzio ASI, in quanto ente pubblico economico ai sensi dell’art. 36, comma 4, l. n. 317/1991, è tenuto al pagamento dell’imposta al pari di qualsiasi operatore commerciale, poiché l’esenzione non opera quando i beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per attività di diritto privato. L’omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre solo ove il giudice ometta completamente un provvedimento, anche implicito, sulla domanda; il vizio di motivazione apparente presuppone invece una motivazione assente, perplessa o incomprensibile.

Il Fatto

Il Comune di Conza della Campania notificava al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, per l’importo di € 156.379,00. Il Consorzio impugnava l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, invocando l’esenzione e la carenza di legittimazione passiva, nonché contestando la determinazione della base imponibile. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo la tassazione corretta per gli immobili di proprietà del Consorzio, incluse le opere infrastrutturali. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva solo parzialmente l’appello, rivalutando la base imponibile sulla base di una CTU ritenuta più aderente alla situazione attuale, ma confermando la non spettanza dell’esenzione. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 per il mancato riconoscimento dell’esenzione. Ha richiamato il costante orientamento per cui l’esenzione, in quanto norma di stretta interpretazione, opera solo per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nozione non coincidente con quella di servizi pubblici. Ha precisato che il Consorzio ASI, ente pubblico economico, non può beneficiare dell’agevolazione, difettando il presupposto oggettivo dell’uso esclusivo istituzionale, e ha confermato la piena assoggettabilità all’imposta, citando i precedenti Sez. 5 n. 4997 del 2020, Sez. 5 n. 31037 del 2018 e la successiva Sez. 5 n. 18933 del 2025.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte ha ravvisato una motivazione, sia pure succinta, in ordine all’assoggettabilità delle opere infrastrutturali, escludendo i vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente. Ha inoltre ribadito che, per le infrastrutture come strade e illuminazioni, occorre distinguere a seconda che siano state realizzate dagli assegnatari dei lotti o dal consorzio su terreno di sua proprietà, come da ordinanza n. 4649 del 2020: in mancanza di prova dell’uso esclusivo da parte degli assegnatari, la tassazione in capo al Consorzio è corretta.

Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha censurato la sentenza impugnata per non aver argomentato sulle eccezioni specifiche del Consorzio riguardanti la proprietà altrui di gran parte dei lotti industriali, limitandosi ad affermare l’insufficienza probatoria senza valutare i documenti allegati. Tale carenza motivazionale non consentiva di comprendere se, nell’anno di imposta, il Consorzio fosse proprietario dei beni e di quali. La pronuncia è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di merito per la valutazione degli elementi fattuali e l’eventuale ricalcolo della base imponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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