Oscuramento integrale dell’offerta tecnica illegittimo senza motivata e comprovata dichiarazione di segreto (TAR Lazio n. 272 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso e ogni forma di divulgazione solo in relazione a specifiche informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano oggetto di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente in ordine alla loro natura di segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante non può recepire acriticamente la richiesta di oscuramento, essendo tenuta a svolgere un’autonoma valutazione e un puntuale bilanciamento con le esigenze di conoscenza dell’offerta. È illegittimo l’oscuramento integrale dell’offerta tecnica e dell’intera documentazione di gara. Il segreto tecnico o commerciale, anche se comprovato, non preclude in via assoluta l’accesso allorché questo sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società, seconda classificata in una procedura aperta telematica bandita da un’azienda sanitaria locale per la fornitura e installazione in regime di full service di lavaendoscopi e materiale di consumo, chiedeva l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, presentata in gara in forma completamente oscurata.

La pubblicazione dell’offerta in tale forma avveniva contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, in accoglimento della richiesta di opposizione all’accesso formulata dall’operatore risultato primo classificato. L’istanza di accesso integrale presentata in un secondo momento rimaneva priva di riscontro. La seconda classificata impugnava allora il diniego formatosi, deducendo la violazione della disciplina dell’accesso agli atti di gara e la prevalenza del diritto di accesso difensivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, che impone di rendere disponibile l’offerta dell’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Rilevato che l’offerta era stata pubblicata in forma integralmente oscurata, il Tribunale ne desume che la stazione appaltante abbia implicitamente accolto la richiesta di oscuramento, escludendo che il termine del rito super accelerato non fosse ancora iniziato a decorrere.

La ratio della norma sta nel concentrare i tempi dell’accesso, per non dilatare quelli dell’eventuale impugnazione e consentire la celere stipulazione del contratto. L’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 impone peraltro di dare atto, nella comunicazione dell’aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Nel merito, il Collegio condivide le argomentazioni del ricorrente, richiamate ai sensi dell’art. 36, comma 7. Il mero utilizzo di apparecchiature coperte da brevetto non costituisce motivo di esclusione dell’accesso. I segreti tecnici non possono essere semplicemente dichiarati, ma devono formare oggetto di motivata e comprovata dichiarazione, sulla quale la stazione appaltante è chiamata a effettuare una propria analisi valutativa.

L’oscuramento è ammesso solo per specifiche informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, non per l’intero elaborato tecnico. Il Tribunale reputa inoltre inverosimile che l’intero ciclo produttivo, l’acquisto dei materiali di consumo e la formazione del personale siano coperti da segreto commerciale, e che tutta la documentazione amministrativa rechi dati sensibili. La stazione appaltante ha quindi omesso il giudizio di bilanciamento richiestole dalla norma, senza alcuna motivazione.

Analogo ragionamento vale sul secondo motivo: la comprovata esistenza di segreti non preclude in via assoluta l’accesso quando questo sia motivatamente indicato come indispensabile ai fini della difesa in giudizio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti di integrale oscuramento e ordine all’azienda di procedere alle valutazioni di competenza e alla conseguente pubblicazione dell’offerta. La domanda di accertamento del diritto di accesso nei termini indicati è invece respinta in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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