Riesame del Comune dopo sentenza: valida la declaratoria di inefficacia della SCIA per relationem (TAR Liguria n. 1013 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Comune, in sede di riesame successivo a una sentenza di annullamento, dichiara l’inefficacia di una SCIA e della segnalazione certificata di agibilità non costituisce una mera attività esecutiva del giudicato, ma un valido esercizio del potere amministrativo che si avvale legittimamente della sentenza stessa come motivazione per relationem. Tale motivazione è sufficiente quando l’amministrazione verifichi l’impossibilità di superare la circostanza ostativa indicata dal giudice. Il privato che impugni il provvedimento di riesame deve dimostrare l’erroneità della valutazione dell’amministrazione, non limitandosi a eccepire la natura vincolata o ripetitiva dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota dirigenziale del 6 maggio 2022, con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia delle SCIA edilizie nn. -OMISSIS-/2021 e -OMISSIS-/2021, relative a lavori di realizzazione di un poliambulatorio, e della segnalazione certificata di agibilità del 9 giugno 2021, annullando gli atti comunali di positivo riscontro. Il provvedimento era stato adottato in conseguenza di una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il silenzio del Comune sulle segnalazioni, ravvisando una carenza progettuale. La società deduceva il travisamento da parte del Comune, che avrebbe erroneamente ritenuto vincolante la sentenza, laddove essa si era limitata a dichiarare l’illegittimità del silenzio. Si costituiva il Condominio controinteressato, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuni controinteressati e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, rigettando il ricorso nel merito. La sentenza chiarisce che il provvedimento impugnato non è un atto meramente esecutivo della pronuncia giurisdizionale, ma un autonomo esercizio del potere amministrativo. Il Comune, richiamando la sentenza, non si è limitato a prenderne atto, ma ha motivato la propria determinazione, individuando nella carenza di rappresentazione progettuale della strumentazione tecnologica la ragione ostativa all’efficacia delle segnalazioni.
L’amministrazione, verificata l’impossibilità di superare l’ostacolo indicato dal giudice, ha correttamente riesercitato il potere, declinando l’effetto conformativo della sentenza. Tale modalità di azione è ritenuta legittima, in quanto la sentenza può fungere da valido supporto motivazionale dell’atto amministrativo di riesame. Sul punto, il ricorso si rivela infondato sia in relazione al primo motivo, che assumeva il mancato riesercizio del potere, sia in relazione al secondo, poiché la società nulla ha dedotto sull’effettiva portata ostativa delle carenze documentali riscontrate.
La decisione conferma che, a seguito di annullamento giurisdizionale, l’amministrazione è tenuta a una nuova valutazione, ma può legittimamente fondare il proprio provvedimento sulle stesse ragioni già fatte valere in giudizio, qualora queste non siano state superate e risultino effettivamente impeditive. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese della ricorrente nei confronti del solo controinteressato, nulla disponendosi nei rapporti con il Comune non costituito.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.