Sanatoria impossibile dopo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva (TAR Lazio n. 273 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, l’amministrazione comunale diviene ipso iure proprietaria del bene abusivo e il responsabile perde ogni legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità. L’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 consente la sanatoria solo fino alla scadenza del termine per demolire o, comunque, prima dell’irrogazione delle sanzioni alternative; non la consente dopo l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La carenza della autorizzazione sismica non è sanabile in via postuma: l’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 non contempla forme di sanatoria e impone la demolizione. Parimenti, le opere eseguite in zona paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione paesaggistica obbligano alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in zona residenziale sottoposta a vincolo paesaggistico. Su quest’area è stato realizzato un fabbricato in cemento armato su tre elevazioni, con cubatura complessiva di circa 1.260 mc, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione sismica e di nullaosta paesaggistico.
Il Comune ha dapprima ingiunto la demolizione delle opere abusive, poi ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla proprietaria. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e l’ordine di demolizione davanti al TAR. Nelle more del giudizio il Comune ha accertato l’inottemperanza, avviato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e applicato la sanzione pecuniaria; la successiva istanza di sanatoria è stata archiviata. Avverso tali atti i ricorrenti hanno proposto due ricorsi per motivi aggiunti, reiterando anche la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti. Il riferimento è alla ricostruzione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 operata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023: l’intervento repressivo comunale si articola in quattro fasi e, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione senza ottemperanza, l’amministrazione diviene ipso iure proprietaria del bene. Da quel momento il responsabile dell’abuso non è più legittimato a chiedere la sanatoria.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che i ricorrenti non hanno demolito entro il termine assegnato. Di conseguenza il Comune, con l’ordinanza del 7 ottobre 2019, ha legittimamente notificato l’inottemperanza, avviato il procedimento di acquisizione e applicato la sanzione pecuniaria. La successiva istanza di accertamento di conformità, presentata nel dicembre 2019, era ormai inammissibile e la relativa archiviazione è corretta.
Nel merito il ricorso è infondato. Le censure di carattere tecnico sulla cubatura e sulle distanze sono superate da un rilievo assorbente: l’opera è stata realizzata senza autorizzazione sismica e senza autorizzazione paesaggistica. Quanto al profilo sismico, l’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 e il regolamento della Regione Lazio n. 2/2012 impongono il previo nullaosta del Genio Civile; l’ordinamento non riconosce alcuna forma di sanatoria sismica, essendo prevista solo la riconduzione a conformità ex art. 98, comma 3.
Sul versante paesaggistico, il manufatto altera l’aspetto esteriore dei luoghi in zona vincolata. La giurisprudenza richiamata — TAR Lazio n. 2866 del 13 febbraio 2026, Cons. Stato n. 4223 del 10 maggio 2024, Cons. Stato n. 4667 del 9 maggio 2023 — afferma che l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 rende doverosa la demolizione d’ufficio, a prescindere dal regime autorizzatorio disatteso.
Respinta la domanda caducatoria, cade anche quella risarcitoria, per insussistenza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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