Benefici amianto, allegazione generica e onere di contestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22600 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, l’allegazione del fatto costitutivo — esposizione ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto a un periodo lavorativo di otto ore — ha contenuto fortemente valutativo ed è sottratta all’ambito di operatività del principio di non contestazione, restando interamente restituita al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 cod. civ. L’onere di contestazione dei fatti costitutivi si coordina con l’allegazione dei medesimi: a fronte di una deduzione generica del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, idonea a far permanere gli oneri probatori sulla controparte. Il fatto costitutivo del diritto non si identifica con la mera durata ultradecennale dell’attività in un luogo ove è presente amianto, essendo necessaria la prova dell’esposizione qualificata, raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di superamento delle soglie di legge.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per il periodo dal 1977 al 2000, durante il quale assumeva di essere stato esposto alle polveri di amianto quale operatore di linea volo e controllo qualità, a contatto con tubazioni, guarnizioni e lana di amianto. Dedusse di aver presentato domanda all’INAIL di accertamento dell’esposizione nel 2005 e domanda di pensione di anzianità all’INPS nel 2014, respinta dall’Istituto.
Il Tribunale dichiarò improponibile il ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa. La Corte d’appello, ritenuta la domanda proponibile, la giudicò infondata: in mancanza della certificazione INAIL attestante l’esposizione qualificata, l’assicurato non aveva allegato le circostanze e modalità della prestazione presso i diversi datori di lavoro, né descritto luoghi e modalità. Da tale genericità derivò il diniego della prova. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché formula censure non conformi al dettato dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed è gravemente generico. Il primo motivo invoca il principio di non contestazione, ma non considera che l’onere di contestazione dei fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi: l’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni.
Ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente per entrambe le parti. A fronte di una deduzione generica del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10629 del 2024 e Cass. n. 21075 del 2016.
La Corte territoriale ha ritenuto generiche le allegazioni del ricorso introduttivo e il ricorrente, nel contestare tale affermazione, trascura di chiarire quali fossero gli specifici fatti dedotti, omettendo di riportare il contenuto del ricorso di primo grado e impedendo il controllo ex actis della fondatezza delle censure.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’allegazione del fatto costitutivo, per il suo contenuto fortemente valutativo, è sottratta al principio di non contestazione e restituita al thema probandum ex art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 19181 del 2016). È vero che è sufficiente l’allegazione dell’esposizione morbigena nella misura richiesta, senza indicare analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo, potendosi desumere implicitamente il dato quantitativo dal rinvio alla norma attributiva (Cass. n. 6543 del 2017 e Cass. n. 28142 del 2018). Resta però che il fatto costitutivo non si identifica con la mera durata ultradecennale dell’attività in luogo ove è presente amianto ed è necessaria la prova dell’esposizione qualificata.
La Corte di merito ha correttamente evidenziato che la domanda era carente nell’allegazione delle modalità di svolgimento dell’attività e delle occasioni di esposizione, chiarendo perché gli esiti di altre controversie e gli accertamenti dei consulenti in altre sedi non fossero utili, riguardando mansioni diverse e un periodo addirittura antecedente al rapporto di lavoro del ricorrente. Trattandosi di accertamento di fatto, la censura è meramente contrappositiva e non specifica il fatto decisivo omesso. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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