Il termine ex art 10 bis non è perentorio (TAR Lazio n. 7017 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non ha natura perentoria. Ne consegue che l’Amministrazione, pur dovendo attendere il decorso del termine prima di provvedere, è comunque tenuta a valutare le osservazioni trasmesse tardivamente, purché pervenute prima dell’adozione del provvedimento conclusivo o, al più, della chiusura della fase istruttoria. La mancata considerazione di tali deduzioni integra una lesione delle garanzie partecipative del privato e determina l’illegittimità del provvedimento finale, con conseguente annullamento e regressione del procedimento alla fase endoprocedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, con decreto del dicembre 2019, respingeva la domanda sulla base di un rapporto informativo della Questura che segnalava una notizia di reato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nel motivare il diniego, l’Amministrazione evidenziava che l’istante non aveva fatto pervenire osservazioni al preavviso di rigetto nei termini di legge.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e lamentando la mancata valutazione delle memorie difensive trasmesse in riscontro al preavviso di rigetto, sebbene oltre il termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Dagli atti processuali è emerso che il ricorrente aveva trasmesso le proprie osservazioni all’indirizzo PEC indicato nella comunicazione, seguendo le modalità prescritte, in data successiva alla scadenza del termine ordinatorio di dieci giorni ma con ampio anticipo rispetto all’adozione del decreto conclusivo. La PEC di risposta dell’Amministrazione, attestante l’acquisizione della documentazione, non era stata seguita da alcuna valutazione delle deduzioni.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ha natura perentoria, mancando un’espressa qualificazione legislativa in tal senso. La ratio della disposizione, finalizzata a favorire l’acquisizione di elementi utili prima dell’adozione dell’atto conclusivo, impone all’Amministrazione di confrontarsi con le osservazioni pervenute tardivamente, purché trasmesse prima della decisione finale.
Nel caso di specie, tra la scadenza del termine e l’adozione del diniego erano trascorsi diversi mesi, durante i quali l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto considerare le deduzioni del richiedente, che contestavano il rilievo della notizia di reato alla luce dei certificati penali aggiornati. L’omessa valutazione delle controdeduzioni ha determinato l’illegittimità del provvedimento, configurabile non già come omissione del preavviso ma come omessa considerazione delle osservazioni presentate dal privato.
Il TAR ha precisato che l’accoglimento della censura di natura procedimentale comporta la regressione del procedimento alla fase del contraddittorio: il giudice non può pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, vincolata dal giudicato formatosi e dalla necessità di evidenziare, ove sussistenti, i profili ostativi con un nuovo preavviso.
Nota della Redazione
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