Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 232 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con atto espresso sorge dalla presentazione di una formale istanza seguita dall’inutile decorso del termine di legge. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi: al termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 si aggiunge il termine specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, eventualmente incrementato dal termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale di cui al comma 2. Integrati tali presupposti e in assenza di richieste di integrazione, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando per il caso di persistente inadempienza il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 21 febbraio 2025, domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
Decorso il termine di legge senza alcun riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la conseguente condanna a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati, poiché a fronte della domanda del 21 febbraio 2025 il Ministero non si è ancora espresso.
Il Tribunale individua il quadro normativo di riferimento nella legge n. 241 del 1990, che fissa il termine generale di trenta giorni, e nel d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, di quest’ultimo stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio atto nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda si accerti la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni.
Da tale combinato disposto il Collegio ricava che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi, computando l’eventuale termine per le integrazioni documentali. Nel caso concreto l’Amministrazione è rimasta inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di rispondere alla domanda mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nel compimento del procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard), nonché ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.