Obbligo vaccinale dei militari e sospensione dalla retribuzione senza assegno alimentare (TAR Lazio n. 3014 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’obbligo vaccinale per il personale militare, in quanto requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, è legittima e trova fondamento nel principio di solidarietà e nel bilanciamento non irragionevole degli interessi coinvolti. La conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente che non vi si sottoponga costituisce adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008. La mancata corresponsione di ogni compenso, assegno alimentare compreso, non contrasta con i parametri costituzionali, poiché la temporanea impossibilità della prestazione deriva da una libera scelta del lavoratore, in ogni momento rivedibile. La sospensione cautelare disposta per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare non è comparabile, per diversità di funzione e di natura, all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Marina Militare in servizio presso un’unità di mototrasporto con sede a Venezia, ha impugnato il provvedimento del 28 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto al personale del Comparto Difesa dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, ne ha disposto l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con privazione della retribuzione.

Deduce di essere unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare e prospetta un pregiudizio economico insostenibile, articolando cinque motivi con cui contesta l’obbligo generalizzato, l’assenza di alternativa dei tamponi, la disparità di trattamento rispetto alla sospensione cautelare dal servizio e il contrasto con la normativa eurounitaria sulla sperimentazione clinica. Chiede altresì il risarcimento dei danni. Il Ministero della Difesa eccepisce preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR adito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 13, comma 2, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza della stessa sezione secondo cui le misure urgenti anti-pandemiche operano su tutto il territorio nazionale e si risolvono nella conformazione di condotte verso un interesse pubblico prevalente. La loro violazione non configura una controversia in materia di pubblico impiego, ma il venir meno di una condotta doverosa imposta dalla legge.

Nel merito i motivi sono scrutinati congiuntamente e respinti. La Corte richiama i principi delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, secondo cui l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., restando legittimamente limitata l’autodeterminazione individuale. Tali principi, affermati per il personale sanitario, vanno estesi al personale militare, considerati i compiti di difesa e sicurezza pubblica e l’esercizio di funzioni indifferibili.

Il Tribunale rileva che l’assunto del ricorrente circa lo svolgimento di mansioni a contatto sporadico con terzi è apodittico e non provato. La scelta del legislatore di privilegiare l’obbligo vaccinale rispetto ai test diagnostici non è irragionevole né sproporzionata, avendo la Corte costituzionale escluso che il sacrificio imposto ecceda il necessario.

La sospensione è qualificata come adempimento di un obbligo nominato di sicurezza del datore di lavoro e la sua ricaduta economica è coerente con il venir meno del sinallagma contrattuale. Quanto all’assegno alimentare, la Corte costituzionale n. 188 del 2024 ha chiarito che la sua non erogazione si giustifica in ragione della libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi.

Priva di pregio è la censura fondata sul Regolamento UE n. 536/2014: i vaccini sono oggetto di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma), e non di sperimentazione clinica, secondo la direttiva 2001/83/CE e il Regolamento n. 507/2006. Ne deriva il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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