Regime transitorio concessioni gioco a distanza: legittima la distinzione tra partecipanti e non alla gara (TAR Lazio n. 10972 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo, nel regime transitorio conseguente alla proroga tecnica delle concessioni per il gioco a distanza, il differente trattamento tra i concessionari che hanno presentato domanda di partecipazione alla nuova procedura di gara e quelli che non l’hanno presentata, ancorché l’omessa partecipazione dipenda da una valutazione di illegittimità della lex specialis. La distinzione trova adeguata giustificazione nella diversità oggettiva delle posizioni, essendo la cessazione del rapporto concessorio certa solo per i non partecipanti, senza che l’Amministrazione sia onerata di graduare la disciplina in base a situazioni soggettive non verificabili preventivamente.
Il Fatto
Le società ricorrenti, concessionarie del gioco a distanza, operavano in regime di proroga tecnica nelle more dell’espletamento della nuova gara indetta in attuazione del d.lgs. n. 41/2024. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva adottato circolari e determinazioni che, disciplinando il regime transitorio, distinguevano tra concessionari che avevano presentato domanda di gara e concessionari che non l’avevano presentata, categoria in cui rientravano le ricorrenti. Per questi ultimi erano previsti obblighi più gravosi, tra cui la dismissione anticipata dell’attività e il divieto di acquisire nuovi clienti.
Le società impugnavano i provvedimenti deducendo la violazione dei principi di uguaglianza, libertà di impresa e diritto di difesa, sostenendo che la mancata partecipazione alla gara non fosse frutto di una scelta libera, ma la conseguenza di clausole escludenti della lex specialis, già impugnate in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la differenziazione normativa fondata su un criterio oggettivo e ragionevole. I concessionari che hanno partecipato alla gara versano in una situazione di potenziale prosecuzione dell’attività, sicché imporre loro gli adempimenti connessi alla cessazione sarebbe prematuro e sproporzionato. Al contrario, per i non partecipanti la cessazione del rapporto è certa, il che legittima l’imposizione di regole transitorie finalizzate a una dismissione ordinata dell’attività.
Il Collegio ha escluso che l’Amministrazione dovesse distinguere ulteriormente tra chi non ha partecipato per scelta e chi assume di esserne stato impedito. Tale articolazione, oltre a non trovare riscontro nel giudicato formatosi sull’impugnativa della gara, si fonderebbe su valutazioni soggettive e sull’esito incerto di iniziative processuali, incompatibili con le esigenze di certezza, trasparenza e parità di trattamento che devono presidiare l’azione amministrativa nel settore del gioco pubblico.
La Corte ha quindi qualificato il diverso regime come ragionevole, proporzionato e coerente con la finalità di governare la transizione verso il nuovo assetto concessorio, tenuto conto degli interessi erariali, dell’affidamento degli utenti e della regolarità del mercato. Ha infine compensato le spese di lite per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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