Onere della prova del carattere risalente dell’abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 306 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi l’onere di provare il carattere risalente del manufatto grava sempre e comunque sul proprietario assoggettato all’ordine di demolizione, senza limiti temporali verso il passato. La risalenza dell’abuso, rendendo più problematica la data di commissione, non inverte l’onere in capo all’Amministrazione, ma impone semmai al privato, che dall’epoca anteriore trae vantaggio, di fornire la prova. Tale prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, restando irrilevanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o le semplici dichiarazioni di terzi, in quanto non verificabili. Il criterio discende dall’applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché solo il proprietario dispone normalmente degli atti idonei a radicare la data di costruzione.
Il Fatto
Due soggetti impugnavano davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il verbale di violazione edilizia e l’ordinanza di demolizione adottati dal Comune di Avola, che aveva accertato la realizzazione di un fabbricato — piano terra e primo piano — in assenza di concessione edilizia. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso in parte inammissibile, per mancata impugnazione del diniego di agibilità riferito al primo piano, e in parte lo rigettava nel merito.
Gli appellanti, acquirenti o aventi causa dell’immobile, sostenevano che il manufatto risalisse a epoca anteriore al 1° settembre 1967 e che, per il lungo tempo trascorso, l’Amministrazione dovesse offrire almeno un principio di prova circa l’epoca di edificazione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. conferma la sentenza di primo grado e respinge l’appello. Il Collegio richiama l’orientamento unanime del Consiglio di Stato secondo cui l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’intervento incombe sempre sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, senza che la distanza temporale possa ridurne l’estensione. Nessuna norma in materia edilizia prevede che l’onere probatorio si riduca in proporzione al tempo trascorso; vale il principio opposto, perché la risalenza dell’abuso rende più problematica l’individuazione della data e giustifica l’attribuzione del compito al privato, che dalla normativa più favorevole trae vantaggio.
La Corte precisa che il criterio di riparto discende dal principio di vicinanza della prova, del resto applicato alla specifica materia della repressione degli abusi: solo il proprietario può normalmente fornire atti, documenti o altri elementi idonei a radicare la ragionevole data di costruzione. La prova richiesta deve essere rigorosa, basata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, restando residuale la prova per testimoni.
Nel caso concreto il Collegio esclude che l’atto notarile di compravendita richiamato dagli appellanti possa fondare la prova dell’epoca di realizzazione: si tratta di dichiarazioni della parte venditrice, prive di autonoma rilevanza probatoria e non supportate da riscontri oggettivi. Assume portata decisiva la circostanza che l’immobile non risultava nelle aerofotogrammetrie del 1977, del 1983 e del 1999, mentre la sua attuale consistenza planimetrica emergeva solo nell’aerofotogrammetria del 2008.
Nemmeno la documentazione prodotta da un tecnico di fiducia degli appellanti è idonea a mutare la distribuzione dell’onere probatorio, trattandosi di elementi estranei alla prova della data di realizzazione. L’appello è quindi respinto e la parte appellante è condannata alle spese processuali in favore del Comune.
Nota della Redazione
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