Progetto individuale di vita del disabile illegittimo diniego per carenza fondi (Cons. Stato n. 1169 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di vita previsto dall’art. 14 della legge n. 328 del 2000 costituisce lo strumento attraverso il quale Comune e Azienda sanitaria locale, d’intesa tra loro, assicurano in concreto la tutela integrale della persona disabile. La carenza di risorse economiche non giustifica il rifiuto di predisporre il progetto né l’inerzia dell’amministrazione, che deve prima definire gli interventi e poi verificare la copertura finanziaria, indicando le iniziative assunte per reperire le somme. Il verbale dell’unità di valutazione multidimensionale che espliciti l’impossibilità di provvedere integra un diniego impugnabile davanti al giudice amministrativo, non un atto istruttorio endoprocedimentale. La legittimazione passiva della Asl sussiste, perché valutazione multidimensionale e approvazione del piano sono di competenza congiunta dell’azienda sanitaria e del Comune.
Il Fatto
Un minore affetto da disabilità intellettiva grave, con disturbo del linguaggio, ritardo mentale ed epilessia, è riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e beneficia dell’indennità di accompagnamento. I genitori, che convivono con lui, ne hanno sostenuto il percorso riabilitativo con proprie risorse e nel maggio 2023 hanno chiesto al Comune la definizione di un progetto individuale di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328 del 2000 e della legge regionale del Lazio n. 11 del 2016.
Dopo una serie di riunioni dell’unità di valutazione multidimensionale distrettuale, nel marzo 2025 le amministrazioni hanno dichiarato condivisibile la proposta progettuale della famiglia ma non realizzabile per carenza di fondi e assenza di decreti attuativi. I genitori hanno impugnato davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso ordinando di rideterminarsi entro trenta giorni. La Asl ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, dichiarando di poter prescindere dalle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità. Sul primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, la nota aziendale sui servizi vacanze è connessa alla definizione del progetto di vita e rientra nella giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 2159 del 2021 e n. 32416 del 2021.
Quanto alla natura degli atti, le determinazioni della seduta dell’unità di valutazione hanno esplicitato un vero e proprio diniego della richiesta di provvedere, motivato essenzialmente dalla carenza di risorse. L’amministrazione avrebbe dovuto definire il progetto e solo dopo verificare la disponibilità dei fondi, indicando le iniziative di reperimento. Il Collegio richiama l’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000, che delinea il progetto come insieme coordinato di prestazioni sanitarie, sociali e sostegni alla famiglia.
La sentenza sottolinea l’incongruenza tra il diniego e il quadro normativo, a due anni dall’istanza. Quanto alla legittimazione passiva, l’art. 14 citato e l’art. 9 della legge regionale del Lazio n. 11 del 2016 confermano la competenza congiunta di Comune e Asl, con conseguente infondatezza della censura.
L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con condanna della Asl alle spese. Assume rilievo anche la tardività della memoria di parte appellante, depositata oltre il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.