Giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. e necessità del contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 12679 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, ord. pen. costituisce una “prosecuzione funzionale” del giudizio di cognizione ed è connotato da natura giurisdizionale piena: il magistrato di sorveglianza, una volta divenuta definitiva la decisione, è tenuto a provvedere in contraddittorio tra le parti, all’esito dell’udienza fissata a tal fine. È pertanto irrimediabilmente viziato il provvedimento che, sull’istanza di ottemperanza del condannato, dichiari il non luogo a provvedere adottato de plano, senza udienza e in assenza di contraddittorio. In sede di ottemperanza non possono introdursi profili nuovi di lesione né rimettersi in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate.

Il Fatto

Il condannato aveva proposto reclamo avverso il diniego della consegna dei quotidiani e delle riviste richiesti. Con ordinanza del 23 luglio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo, riconoscendo il diritto all’acquisto di 18 testate. Successivamente, lamentando l’omessa esecuzione del provvedimento definitivo, il difensore ha richiesto di procedere a giudizio di ottemperanza.

Con ordinanza del 6 agosto 2024 il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato non luogo a deliberare, rilevando che la direzione dell’istituto penitenziario aveva già autorizzato l’acquisto di uno dei quotidiani richiesti tramite impresa di mantenimento. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis ord. pen. in relazione agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, deducendo che l’istanza andava esaminata in contraddittorio, con fissazione di udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della domanda. L’istanza rivolta al Magistrato di sorveglianza, sulla quale era stato espresso un sostanziale non liquet, va inquadrata nell’art. 35-bis, comma 5, ord. pen. La norma, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, è destinata a colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti, già stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999.

Il procedimento di ottemperanza è ricostruito come prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo, secondo il precedente Sez. I n. 39142 del 2017. In esso non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione e non possono essere rimesse in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate.

La Corte sottolinea l’incisività del rimedio: il giudice può dettare all’Amministrazione tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli gli atti violativi o elusivi del giudicato e nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 6, ord. pen.

Da tale natura discende la necessità del contraddittorio: il giudice competente è tenuto a procedere all’esito dell’udienza fissata a tal fine. La Corte richiama un orientamento costante (Sez. I n. 30534 del 2023; Sez. I n. 21940 del 2020; Sez. I n. 30382 del 2019; Sez. I n. 2017 del 2017; Sez. I n. 41839 del 2016) al quale intende dare continuità.

Applicando tali principi, il provvedimento è dichiarato irrimediabilmente viziato: adottato de plano, ha statuito il non luogo a provvedere fuori dall’udienza prevista e in assenza di contraddittorio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento e rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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