Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 505 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto del personale scolastico alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la mera costituzione formale dell’Amministrazione, senza contestazione della pretesa, non esime dall’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La condanna alle spese presuppone l’incontroverso inadempimento al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto delle ricorrenti, docenti, di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con liquidazione delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, regolarmente notificata, era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il titolo indicato in epigrafe non risultava eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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