Improcedibile il ricorso per sopravvenuto ripristino della concessione demaniale (TAR Campania n. 312 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, ripristini il rapporto concessorio in ragione dei pagamenti eseguiti dall’interessata e dell’approvazione del piano di rateizzazione del debito residuo. La parte ricorrente, in tale evenienza, non può più ritrarre alcuna utilità pratica da una pronuncia giurisdizionale di accoglimento. La caducazione dell’interesse alla decisione di merito consegue alla integrale soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. La compensazione delle spese è giustificata dall’esito in rito della controversia, determinato dall’iniziativa processuale della ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determina comunale con cui il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico del Comune aveva disposto, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. d, cod. nav., la decadenza della concessione demaniale marittima, già pervenuta in titolarità della società per effetto di subingresso. L’atto era motivato dalla morosità nel pagamento dei canoni concessori maturati nel periodo 2009-2021.
Insieme alla determina, la società aveva impugnato la diffida al pagamento integrale dei canoni insoluti, la successiva nota comunale, i verbali di sopralluogo e la relazione del consulente demaniale dell’ente. Aveva dedotto l’omessa considerazione della comunicazione di avvio del procedimento, l’entità ridotta del debito residuo rispetto a quanto contestato e il difetto di istruttoria e di motivazione sulla gravità dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto, in via preliminare, dell’accoglimento dell’istanza cautelare, con cui erano stati sospesi gli effetti della determina impugnata, anche al fine di verificare la concreta attuazione del proponimento di regolarizzare la posizione debitoria contestata.
Nelle more del giudizio, il Comune ha approvato il piano di rateizzazione proposto dalla società per i canoni demaniali arretrati maturati nel periodo 2009-2024. In prosieguo, la medesima amministrazione e la società hanno sottoscritto il riconoscimento del debito e attestato il ripristino della concessione demaniale marittima.
Su queste sopravvenienze si fonda la declaratoria di improcedibilità. Il Tribunale rileva che il ripristino del rapporto concessorio, disposto in considerazione dei pagamenti eseguiti e dell’approvazione del piano di rateizzazione, priva la ricorrente di ogni utilità pratica ritraibile da una pronuncia di accoglimento.
La definizione in rito del giudizio preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti. Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti, ponendo il contributo unificato a carico della ricorrente, in ragione dell’esito della controversia riconducibile all’iniziativa di quest’ultima.
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Nota della Redazione
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