Ottemperanza e controllo contabile della Ragioneria: chiarimenti istruttori prima dell’accoglimento (TAR Campania n. 5075 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può prescindere dalla verifica dell’effettivo stato di esecuzione del giudicato, anche quando l’Amministrazione abbia adottato i decreti di pagamento delle somme dovute. La mancata acquisizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria dello Stato costituisce un elemento fattuale che incide sulla completezza dell’esecuzione e che il giudice è tenuto ad accertare prima di pronunciarsi sulla domanda. A tal fine, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio, richiedendo alle parti e alla Ragioneria chiarimenti sugli sviluppi della vicenda, e rinviare la causa a una successiva camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 5505/2021 della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere loro determinate somme. Deducevano che l’Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione al dictum giudiziale e chiedevano, pertanto, la condanna all’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Nella memoria depositata in data 14 maggio 2026, i ricorrenti hanno dato atto dell’intervenuta adozione dei decreti di pagamento delle somme dovute, ma hanno lamentato la loro mancata esecuzione per il mancato conseguimento del visto positivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria dello Stato di Napoli.
Il Collegio ha rilevato che il controllo preventivo di regolarità contabile non ha avuto esito positivo e che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli ha richiesto all’Istituto scolastico di conoscere l’esito del giudizio di ottemperanza e se le somme statuite in sentenza siano già state corrisposte e se siano in corso procedure esecutive.
Il Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, che le parti costituite forniscano dettagliati chiarimenti sugli sviluppi della vicenda e che la Ragioneria chiarisca se, nelle more del giudizio, i decreti di pagamento abbiano conseguito il controllo positivo di regolarità contabile, indicando le ragioni di un eventuale esito negativo. Ha disposto, quindi, un incombente istruttorio, ordinando il deposito di una relazione di chiarimenti entro il termine di giorni 90, e ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio dell’11 marzo 2027.
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Nota della Redazione
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