Ottemperanza al giudicato e poteri del Commissario ad acta nella Carta docente (TAR Campania n. 1476 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Spetta all’Amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto adempimento; in difetto, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione. La penalità di mora può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, autonome rispetto alla manifesta iniquità, quali la crisi della finanza pubblica.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero all’attribuzione, tramite Carta Elettronica, della somma di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e risultava passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile; la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali del rito. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, le statuizioni del titolo azionato non avevano ricevuto piena esecuzione e l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di onere della prova dell’adempimento, grava sul debitore pubblico la dimostrazione dell’esecuzione, citando T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto. È stato ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per gli importi e gli anni scolastici indicati, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte, compiendo ogni atto necessario, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Il Collegio ha precisato che il Commissario deve curare l’allocazione in bilancio della somma, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna all’astreinte. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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