Silenzio inadempimento sull’ordine di demolizione e obbligo di provvedere (TAR Campania n. 1450 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il silenzio-inadempimento si perfeziona quando l’amministrazione, pur destinataria di una istanza o di un sollecito, non conclude il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di riferimento. L’adozione di un atto infraprocedimentale o di un atto meramente soprassessorio non integra un provvedimento ultimativo e lascia integro l’interesse ad agire ex art. 117 c.p.a. Ne consegue l’obbligo dell’ente di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro il termine fissato dal giudice, con eventuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di nuda proprietaria di un’area su cui insiste un manufatto abusivo, aveva chiesto al Comune di dare esecuzione a una precedente ordinanza di demolizione. L’ente, con nota di riscontro, aveva opposto la pendenza di un ricorso dinanzi al Capo dello Stato, omettendo di concludere il procedimento.
Dopo successivi solleciti, la ricorrente ha agito ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la condanna a provvedere e, in mancanza, la nomina di un commissario. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti controinteressati, che si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto classico della condanna per silenzio-inadempimento: è necessario che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione e che non sia venuto meno l’interesse ad agire. Se l’ente adotta un provvedimento esplicito, il ricorso diventa inammissibile o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale conclusione non vale quando l’amministrazione non conclude il procedimento, ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio. In tal caso, osserva il TAR richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n. 8349, non si dà vita a un autentico provvedimento ultimativo, ma a un mero rinvio sine die, che lascia integro l’obbligo di provvedere.
Il Collegio richiama altresì la precedente sentenza n. 388/2025, con la quale era stata riconosciuta la non imputabilità dell’inottemperanza in capo alla odierna ricorrente, in linea con Cons. Stato, ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16. La parte aveva dimostrato l’estraneità all’abuso e l’assenza del possesso materiale e giuridico dell’area alla data dell’acquisizione.
Alla luce di tali rilievi, il TAR accerta il perfezionamento della fattispecie di silenzio-inadempimento e accoglie il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il segretario comunale, che provvederà nell’ulteriore termine di novanta giorni dall’insediamento. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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