Requisiti di partecipazione e posti a tempo determinato: ampia discrezionalità dell’amministrazione (TAR Basilicata n. 11 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo determinato, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano coerenti con la professionalità richiesta per il posto da ricoprire. Tale coerenza sussiste anche laddove il requisito appaia stringente, come la comprovata esperienza almeno quinquennale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attesa l’esigenza dell’amministrazione di disporre di personale già formato e immediatamente operativo, stante il limitato orizzonte temporale dell’incarico. Il motivo di ricorso che non attiene ai requisiti di partecipazione, ossia a clausole immediatamente escludenti, è inammissibile nella presente fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria di Matera ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di durata annuale di un posto di Dirigente – Ruolo Amministrativo. L’avviso prevedeva, quale requisito di ammissione, il possesso di una “comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”.
La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti di gara e della predetta clausola del bando, ritenendola lesiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris. In particolare, il Collegio ha dato continuità al condivisibile orientamento pretorio secondo cui, nei concorsi per posti a tempo determinato, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei requisiti di partecipazione.
Tale potere trova il suo limite nella coerenza dei requisiti con la professionalità richiesta per il posto da ricoprire. Nel caso di specie, il requisito dell’esperienza quinquennale in materie specifiche è stato ritenuto coerente, anche in ragione dell’esigenza dell’Azienda di disporre di personale già formato e immediatamente operativo, considerato il limitato orizzonte temporale dell’incarico di durata annuale.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, poiché non atteneva ai requisiti di partecipazione, ossia a clausole immediatamente escludenti, ma a profili diversi della procedura che non potevano essere vagliati in questa sede.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha rilevato l’attuale assenza, non essendovi elementi in atti che consentissero di desumere l’effettivo avvio della procedura concorsuale. La deducente potrà comunque riproporre l’istanza cautelare ove ne intervengano i presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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