Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 327 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione, pur a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, non abbia posto in essere gli adempimenti imposti. La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione fa decorrere il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, il cui decorso infruttuoso legittima il rimedio. La procura rilasciata per il giudizio civile abilita il difensore al giudizio di ottemperanza quando i poteri siano estesi ad ogni stato e grado del procedimento e la domanda concerne l’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il Commissario ad acta, condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e regola le spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 535/2024 in data 2 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile all’interessata la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le regole previste per il personale di ruolo, per l’importo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi fino al soddisfo.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, pur dopo la notificazione e il passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della Cancelleria del 28 ottobre 2025. Chiede pertanto che sia ordinato all’Amministrazione di accreditare l’importo dovuto e che sia fissata la somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti del rimedio. Alla luce di quanto documentato e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, non essendosi l’Amministrazione neppure costituita, emerge l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario.

Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione è stata effettuata in data 8 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo, secondo il richiamato orientamento di numerosi giudici amministrativi.

Il Collegio esamina poi la questione del mandato. Il difensore si avvale correttamente, in questa sede, della procura rilasciata per il giudizio civile, in coerenza con l’orientamento secondo cui, quando i poteri siano estesi ad ogni stato e grado del procedimento, lo ius postulandi riguarda anche il processo di esecuzione e, quindi, il giudizio di ottemperanza, quando si tratti di esecuzione di una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8745 del 2019).

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nel Direttore generale competente, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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