Accertamento di conformità e autorizzazione sismica: ricorso improcedibile, motivi aggiunti respinti (TAR Campania n. 2679 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 comporta sostanziale acquiescenza all’ordinanza di demolizione e ammissione della natura abusiva dell’intervento, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso il provvedimento sanzionatorio. La verifica della doppia conformità, cui la norma subordina il rilascio della sanatoria, ricomprende il rispetto della normativa antisismica, da accertare sia al momento di realizzazione dell’abuso sia al momento di presentazione della domanda. In presenza di un provvedimento plurimotivato è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento resista ai motivi di gravame perché il ricorso debba essere rigettato. L’Amministrazione non è tenuta ad attendere il perfezionamento della sanatoria sismica, dovendo esaminare l’istanza sulla base della documentazione disponibile al momento dell’adozione dell’atto.
Il Fatto
Con ordinanza dirigenziale n. 145 del 19.10.2022 il Comune ha ingiunto al proprietario di un immobile la demolizione di opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire originario, contestando un ampliamento planimetrico del corpo di fabbrica, una diversa distribuzione degli spazi interni, la realizzazione di tettoie e la mancata esecuzione del cancello carrabile di progetto. Il proprietario e il comodatario hanno impugnato l’ordinanza, deducendo l’obbligo di motivare la scelta della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.
In pendenza del giudizio i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità, con parziale demolizione delle opere. Il Comune ha dapprima preavvisato il diniego e poi respinto definitivamente l’istanza, rilevando il contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e l’assenza del provvedimento sismico in sanatoria. Avverso tale diniego sono stati proposti motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso principale. La presentazione della domanda di accertamento di conformità, secondo l’insegnamento richiamato, implica acquiescenza all’ordine di demolizione e riconoscimento implicito dell’abuso. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato improcedibile.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha qualificato il diniego come atto plurimotivato. Secondo consolidata giurisprudenza, in tale ipotesi solo l’illegittimità di tutte le ragioni autonomamente idonee a sorreggere l’atto determina l’annullamento; è sufficiente che una sola resista all’impugnazione perché il ricorso sia rigettato.
Il Collegio ha ritenuto decisiva la questione della normativa antisismica. È pacifico che per le opere fosse necessaria l’autorizzazione sismica in sanatoria e che trovi applicazione l’art. 94 d.P.R. n. 380/2001. L’istanza di accertamento di conformità è stata presentata il 25.11.2022, mentre la domanda di autorizzazione sismica in sanatoria è stata depositata solo il 27.09.2024 e accolta il 10.10.2024; il diniego impugnato è stato adottato il 30.09.2024. Risulta quindi per tabulas che, al momento dell’esame dell’istanza, non era provato il rispetto della normativa antisismica né al momento della realizzazione dell’abuso né a quello della domanda.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 101/2013) secondo cui la verifica della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia. La mancanza dell’autorizzazione sismica in sanatoria determina di per sé il rigetto dell’istanza, a nulla rilevando che pochi giorni prima del diniego l’Amministrazione avesse contezza della domanda presentata.
Il Collegio ha escluso la violazione dei principi di buona fede e correttezza: al momento dell’adozione dell’atto la sanatoria antisismica non esisteva e l’Amministrazione non era tenuta ad attenderne l’emanazione, dovendo esaminare l’istanza sulla base della documentazione agli atti. I motivi aggiunti sono stati respinti perché infondati, con compensazione delle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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