Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1143 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a. il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’esecuzione del giudicato, costituiti dal passaggio in giudicato del titolo e dall’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Verificati tali presupposti, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2331/2025. Con quel titolo il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500,00 euro, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo aveva inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta e all’assegnazione sulla medesima dell’importo complessivo di 1.500,00 euro, oltre accessori come per legge. La questione giunge dinanzi al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il riferimento è anzitutto al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione acquisita al giudizio. Sotto il secondo profilo, rileva l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Su tali basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.
Il Collegio disciplina inoltre il compenso del commissario, da determinarsi e liquidarsi con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, e all’art. 56 per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T.
Il Tribunale dispone altresì, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere. Le spese di lite, liquidate in 552,00 euro oltre accessori, IVA e CPA, seguono la soccombenza e sono corrisposte al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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