Commissario ad acta senza compenso per l’esecuzione di condanna pecuniaria (TAR Sicilia n. 1145 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza riconoscimento di compenso, poiché l’attività è rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, si applica per analogia anche alle altre condanne pecuniarie. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Alla parte interessata spetta l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza davanti al giudice amministrativo, che ha pronunciato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e su istanza di parte.
Sul punto del compenso, il TAR ha applicato per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenendo che l’attività del commissario rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, escludendo così ogni compenso aggiuntivo. Il Collegio ha richiamato in proposito alcune pronunce di merito, tra cui T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco predisposto.
È stata disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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