Limiti del sindacato sui giudizi delle commissioni nei concorsi universitari (TAR Campania n. 2999 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione giudicatrice è limitato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché di travisamento di fatto od errore procedurale. La comune collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non integra, di per sé, causa di incompatibilità con obbligo di astensione, salvo che risulti dimostrato un rapporto professionale con reciproci interessi economici e connotazione fiduciaria, ovvero una comunanza di interessi economici non trascurabile. È inammissibile la censura che solleciti un sindacato sostitutivo di merito, al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a. La previsione di un peso numerico specifico per ogni sub-criterio di valutazione non costituisce requisito di legittimità, potendo generare un automatismo non funzionale all’individuazione del candidato migliore.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso un’università telematica, risultando idoneo ma collocato al secondo posto. Ha impugnato gli esiti della selezione, deducendo plurimi profili di illegittimità.

Ha prospettato il conflitto di interessi di un commissario rispetto alla candidata risultata vincitrice, la svalutazione dei propri titoli e la sopravvalutazione di quelli della controinteressata, i vizi nella predeterminazione e nell’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni e l’omessa considerazione della consistenza complessiva della propria produzione scientifica. Ha chiesto l’accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore, o in subordine la rinnovazione della valutazione. Si sono costituiti l’università, la controinteressata e il Ministero dell’Università e della Ricerca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, non risultando impugnati provvedimenti a esso imputabili.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che la comune collaborazione scientifica tra il commissario e la candidata vincitrice integri causa di incompatibilità. Ha richiamato il principio per cui l’obbligo di astensione sussiste solo ove sia dimostrato un rapporto professionale con reciproci interessi economici e connotazione fiduciaria, non bastando un mero rapporto di collaborazione scientifica o accademica (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2236 del 2025). In difetto di prova di una significativa comunanza di interessi economici, la doglianza è stata respinta.

Il secondo motivo è stato parimenti rigettato. Il Collegio ha ribadito che il sindacato del giudice amministrativo è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, non intellegibilità dei criteri e delle valutazioni, nonché di travisamento di fatto (TAR Lombardia n. 886 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 7917 del 2021). Il ricorrente ha opposto alla valutazione dell’organo tecnico una propria quantificazione soggettiva, senza dimostrare profili di irragionevolezza.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati infondati. Quanto ai criteri sulle pubblicazioni, il Collegio ha escluso che la loro ripartizione in gruppi omogenei o la mancata articolazione in sub-pesi numerici costituisca vizio, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 5685 del 2024, secondo cui un peso specifico per ogni parametro condurrebbe a un automatismo non funzionale all’individuazione del candidato migliore. L’espressione “ciascuna delle pubblicazioni” va intesa nel senso che la commissione deve valutare tutte le pubblicazioni, non che debba assegnare un autonomo punteggio a ognuna.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricorrente abbia formato oggetto di specifica annotazione, con giudizio complessivamente buono. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della delicatezza della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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