Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1141 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero all’emissione della stessa e all’assegnazione di una somma pari a 1.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo è passato in giudicato e il Ministero non vi ha dato esecuzione. Art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è la norma sostanziale di riferimento. La ricorrente propone quindi ricorso al TAR Sicilia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione emerge il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso.
Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.
Il TAR precisa la natura dell’incarico: il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Sul compenso, la liquidazione avverrà con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
È inoltre disposta la penalità di mora a carico dell’amministrazione, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso per adempiere, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. n. 147/2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.