Improcedibilità del ricorso quando il permesso di soggiorno stagionale è stato convertito (TAR Lombardia n. 3062 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ha ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta alla conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La sopravvenienza di atti che superano gli effetti del provvedimento impugnato priva la parte dell’interesse alla definizione della controversia, dovendosi la relativa declaratoria pronunciare con compensazione delle spese in presenza di giusti motivi legati alle peculiarità della fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, aveva spedito il kit postale finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. La Questura archiviava l’istanza con il provvedimento impugnato. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale, con il relativo procedimento attualmente in corso.
L’emanazione di tali atti sopravvenuti ha determinato il superamento degli effetti del provvedimento di archiviazione impugnato. Il ricorrente, pertanto, non conserva più alcun interesse alla definizione del giudizio, ricorrendo il presupposto del sopravvenuto difetto di interesse di cui all’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese tra le parti in ragione delle peculiarità della fattispecie. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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