L’ottemperanza al giudicato sulla Carta docente senza accertamenti di merito (TAR Lazio n. 6674 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta avverso una sentenza del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo ed è limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. In caso di contestazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia; in mancanza, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta del docente per l’anno scolastico 2019/2020 e aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivarla accreditando la somma di euro 500,00. L’Amministrazione si costituiva con atto di stile, mentre la ricorrente dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese del giudizio di cognizione, già pagate, insistendo sull’attivazione del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa alle spese del giudizio prodromico, in ragione dell’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha quindi ricordato la giurisprudenza secondo cui il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, essendo limitato all’accertamento dell’omissione o elusione e non potendo integrare il giudicato con accertamenti di merito.
A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza; da ciò è derivato l’accoglimento della pretesa, secondo i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore. Il Ministero è stato pertanto condannato ad attivare la Carta docente per l’importo stabilito nel titolo esecutivo, nel termine di sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora richieste in subordine, non ravvisandone i presupposti, salva la possibilità di provvedervi su richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state parzialmente compensate, in ragione della parziale esecuzione, e per la restante parte poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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