Attivazione Carta docente dovuta in ottemperanza alla sentenza del lavoro (TAR Lazio n. 6673 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto di un docente all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, e condanna l’Amministrazione all’adempimento, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Tale giudizio è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997. Accertata l’inesecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e può essere distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della predetta carta e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza è stata notificata con le formalità del codice di procedura civile presso la sede reale dell’Amministrazione in data 6 giugno 2025.
Lamentando l’inottemperanza limitatamente alla mancata attivazione della carta, la ricorrente ha adito il TAR Lazio con ricorso notificato e depositato il 2 febbraio 2026. L’Amministrazione si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento. Sussistono, in primo luogo, le condizioni dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo, e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, il Tribunale ordina all’Amministrazione di attivare la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio non ritiene di fissare la penalità di mora per l’eventuale ulteriore inesecuzione, tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali registrate nella vicenda e delle specifiche difficoltà nell’adempimento, legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, senza liquidazione di compensi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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