Avvalimento premiale e requisiti dell’ausiliaria nell’aggiudicazione della gara (TAR Lazio n. 658 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’avvalimento premiale finalizzato a migliorare l’offerta, l’impresa ausiliaria che mette a disposizione una certificazione di qualità non deve possedere tutti i requisiti speciali richiesti per l’espletamento del servizio principale, né l’iscrizione alla white list, il cui ambito è tassativo e di stretta interpretazione. La certificazione ISO/IEC 27001 nella versione previgente è idonea all’attribuzione del punteggio quando il passaggio al nuovo standard sia stato pianificato entro i termini prescritti dalla circolare di riferimento. Il giudizio di congruità dell’offerta ha contenuto globale e sintetico e non può risolversi nella parcellizzazione delle singole voci di costo. Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della commissione non può sostituirsi alle stesse.

Il Fatto

La ricorrente, precedente affidataria del servizio di ristorazione scolastica, ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune per l’affidamento quinquennale del servizio, classificandosi al secondo posto con 96,701 punti, alle spalle della controinteressata, aggiudicataria con 96,843 punti. La gara era incentrata sulla sola offerta tecnica, senza competizione sull’elemento economico.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo vizi relativi all’avvalimento premiale, all’esecuzione anticipata del servizio, alla non rispondenza dell’offerta alle caratteristiche minime e al giudizio di congruità del costo della manodopera. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, poi integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti, secondo il criterio per cui l’eventuale infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale.

Quanto all’avvalimento premiale, la Sezione ritiene infondate le censure. Sulla certificazione ISO/IEC 27001:2022, il Collegio osserva che l’ausiliaria possedeva la versione previgente, con rinnovo pianificato entro i termini prescritti dalla circolare Accredia, e che tale continuità rende la certificazione idonea all’attribuzione del punteggio.

Il Collegio esclude poi che l’ausiliaria debba possedere tutti i requisiti speciali del servizio principale: pretendere fatturato e prestazioni analoghe in capo a chi presta una sola certificazione di qualità sarebbe sproporzionato e renderebbe tale forma di avvalimento sostanzialmente impossibile. Analogamente, la white list riguarda solo le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, tra le quali non rientra quella dell’ausiliaria, trattandosi di elenco tassativo e di stretta interpretazione.

Il secondo motivo, relativo all’esecuzione anticipata del servizio, è respinto: la riconsegna del centro cottura conseguiva alla scadenza naturale del precedente contratto, e la proroga tecnica invocata costituisce ipotesi eccezionale, non praticabile dopo la conclusione di una procedura aperta.

Anche i motivi aggiunti sulla non rispondenza dell’offerta alle caratteristiche minime e sui punteggi sono respinti: il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche non può sostituirsi a quelle della commissione, salvo palesi irrazionalità, nella specie non ravvisate. Il giudizio di congruità del costo del personale risulta motivato per relationem e ha contenuto globale, non parcellizzabile.

Alla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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