Parere tardivo della Soprintendenza non vincola il Comune sull’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Campania n. 954 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, il parere della Soprintendenza è vincolante solo se reso entro il termine perentorio di 90 giorni. Decorso tale termine, il parere tardivo non vincola l’amministrazione comunale, che deve autonomamente e motivatamente valutarlo. Ove la Soprintendenza non si pronunci affatto, neppure tardivamente, il potere autorizzativo è correttamente esercitato dal Comune, competente a decidere sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 180 giorni. La natura perentoria del termine comporta la consumazione del potere di vincolare l’amministrazione procedente.

Il Fatto

Il Comune ha rilasciato, su istanza del controinteressato, l’accertamento di compatibilità paesaggistica per una tettoia e una pensilina in legno di pertinenza di un’unità immobiliare collocata in area vincolata, anche per la fascia di 300 metri dalla linea di battigia. Il procedimento era stato istruito con parere favorevole condizionato della commissione locale per il paesaggio e con trasmissione degli atti alla Soprintendenza per il parere di competenza.

Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno impugnato il provvedimento comunale, deducendo la violazione dell’articolo 167, comma 5, del codice dei beni culturali: in mancanza del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, il Comune non avrebbe potuto determinarsi autonomamente. Le controparti hanno eccepito la formazione del silenzio assenso e, in subordine, la scadenza del termine per il parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: si tratta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per lavori di entità minore, realizzati in assenza o difformità di autorizzazione. Non è contestata la riconducibilità delle opere tra quelle assoggettabili a tale valutazione, per la loro scarsa rilevanza.

Il punto centrale è la disciplina del procedimento. Il comma 5 dell’art. 167 cod. beni culturali prevede che l’autorità competente si pronunci entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro il termine perentorio di 90 giorni. Sui rapporti tra questo procedimento e il silenzio assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990 il Collegio dà atto di un contrasto giurisprudenziale: prevale l’orientamento che esclude l’applicabilità dell’istituto, ma una giurisprudenza più recente lo ammette anche per gli interessi sensibili, con conseguente onere di riesame in caso di sopravvenuto dissenso.

Il Tribunale ritiene di non dover risolvere il contrasto, perché la controversia è decidibile su un piano logicamente anteriore. Anche escludendo il silenzio assenso, una volta superato il termine per il parere vincolante, lo stesso perde il carattere di vincolatività e va autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto finale. Il Collegio aderisce al prevalente orientamento e richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, n. 4765 del 2020, Cons. Stato n. 2640 del 2021, Cons. Stato n. 2584 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, n. 1319 del 2024.

La ragione è testuale: la norma qualifica espressamente come perentorio il termine di 90 giorni. Da ciò deriva la consumazione del potere di vincolare l’amministrazione comunale mediante un parere tardivo. Allo spirare del termine, la Soprintendenza può ancora esprimersi, ma il suo parere tardivo non è vincolante, dovendo l’amministrazione procedente rispettare a sua volta il termine perentorio di 180 giorni.

Nel caso concreto la Soprintendenza non si è pronunciata neppure tardivamente. Il potere autorizzativo è stato quindi correttamente esercitato dal Comune, pienamente competente, in mancanza di qualsiasi parere, tempestivo o tardivo. Il secondo motivo è infondato: il Comune ha richiesto il parere l’8 marzo 2024 e la Soprintendenza non ha reso alcun parere né ha chiesto integrazioni documentali, non ponendosi quindi alcun effetto interruttivo o sospensivo. Il ricorso è respinto, con condanna del Ministero alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *