Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 1150 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. se l’atto è notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e nessuna di esse manifesta opposizione alla prosecuzione del processo. In tal caso, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, anche su richiesta del rinunciante, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro che ne aveva accertato il diritto all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Il ricorso era volto altresì a ottenere la declaratoria di nullità del decreto ministeriale con cui l’Amministrazione aveva rifiutato di eseguire il dictum giudiziale.
Con atto notificato e depositato in data 21 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, senza opporsi alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di legge per dare atto della rinuncia al ricorso. Sul punto, ha richiamato l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che impone la notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, qualora il deposito avvenga fuori udienza, al fine di consentire alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di opporsi.
Nella fattispecie, la prova dell’adempimento notificatorio è risultata dagli atti e, alla notifica, non è seguita alcuna opposizione da parte del Ministero resistente. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dando atto della sopravvenuta rinuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la definizione in rito del processo e la mancata opposizione del Ministero, che non aveva contestato neppure la richiesta di compensazione contenuta nell’atto di rinuncia. La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina processuale che, in caso di estinzione per rinuncia, rimette al giudice la regolazione delle spese secondo il principio di causalità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.